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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Colligo s.r.l - 22 maggio 2014 [3276281]

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[doc. web n. 3276281]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Colligo s.r.l - 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 263 del
22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, con il provvedimento n. 76 del 23 febbraio 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato, tra l´altro, che Colligo s.r.l., con sede in Torino, via Assarotti n. 10, P.I.: 09174940016, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato chiamate telefoniche di natura promozionale nei confronti della sig.a Ilaria Cipriano e del sig. Francesco Guaraldi, camuffando o celando l´identità del chiamante ovvero senza fornire un idoneo recapito presso il quale l´interessato possa esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), in violazione delle disposizioni di cui all´art. 130, comma 5, del Codice;

VISTO il verbale n. 10905/75490 del 26 aprile 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ciascuno dei due segnalanti, le violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 130, comma 5, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto, per entrambi i rilievi di cui alla contestazione in argomento, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato15 giugno 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società rileva la violazione ed errata applicazione dell´art. 130, comma 5 del Codice, atteso che, come peraltro già asserito dall´Autorità con il provvedimento n. 137 del 7 aprile 2011, "Dal quadro normativo citato e dall´interpretazione del medesimo fornito dalla dottrina, è, dunque, evidente che il legislatore abbia dettato una disciplina circoscritta alle sole c.d. comunicazioni elettroniche, effettuate mediante l´uso di sistemi automatizzati e senza l´intervento di un operatore. A ciò consegue, pertanto, che lo specifico divieto posto dal quinto comma della disposizione de qua trovi applicazione unicamente con riferimento alle comunicazioni indesiderate c.d. automatizzate". Alla luce di tale interpretazione, "(…) atteso che la comunicazione effettuata dalla Colligo srl (…) è stata effettuata con l´intervento di un operatore, si ritiene che la disposizione citata dall´Autorità a fondamento del proprio provvedimento sanzionatorio non possa trovare applicazione nel caso di specie". Inoltre, "(…) con riferimento all´identificazione della linea del chiamante, pare, qui, utile richiamare le osservazioni formulate (…) in data 7 marzo 2012; in tale sede, è stato dimostrato come, in esito ad un´attenta procedura di verifica dei sistemi di identificazione della linea chiamante (…), il centralino e, dunque tutti i flussi primari risultassero configurati in modo tale da rendere chiaro e visibile il numero del mittente in tutte le chiamate in uscita"; ove, peraltro, "(…) la mancata rappresentazione del numero del mittente (…), potrebbe derivare (…) da una serie di articolate questioni tecniche, indipendenti dalla volontà della società(…)". "Ad ogni modo, stante la delicatezza e complessità della questione, è, pertanto, evidente come una tale circostanza non possa che essere accertata attraverso l´espletamento di una più opportuna ed idonea istruttoria". Evidenzia, altresì, come la contestazione, "(…) pur espressamente contestando alla società la sola violazione della disposizione di cui all´art. 130,c.5, del Codice, contiene, tuttavia, nell´epigrafe, un integrale richiamo alle violazioni contestate nel provvedimento inibitorio prot. n. 76 in data 23 febbraio 2012. (…) Siffatta contestazione è palesemente infondata ed ingiusta, atteso che nessuna responsabilità in merito può essere addebitata alla società Colligo s.r.l.";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 gennaio 2013 nel quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha precisato che "(…) lo stesso Garante, nello stesso periodo e nell´ambito di varie richieste  di informazioni, abbia dato atto che le telefonate di Colligo avvenivano in chiaro";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Il trasgressore ritiene erroneamente che la disciplina dell´art. 130, comma 5 del Codice sia applicabile unicamente nel caso di comunicazioni elettroniche effettuate mediante l´uso di sistemi automatizzati di chiamata. Il fraintendimento della norma operato dalla società deriva dal fatto che non si considera il disposto dell´art. 130 del Codice nella sua interezza. L´art. 130, comma 3-ter, infatti nell´individuare analiticamente i criteri e principi generali di istituzione del Registro delle opposizioni, prevede, alla lettera f), "l´ obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all´articolo 7, comma 4, lettera b) - di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale -, di garantire la presentazione dell´identificazione della linea chiamante". Quindi, l´invio di comunicazioni a scopo promozionale, previsto nel comma 5, si riferisce all´utilizzo di un qualsiasi mezzo, tra quelli previsti nei primi tre commi dell´art. 130, per l´effettuazione di comunicazioni promozionali, quindi anche  alle chiamate con operatore. A fronte di ciò, pertanto, il citato comma 5 si qualifica come norma di precetto la cui violazione determina la contestabilità della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 162, comma 2 bis e 167 del Codice. Inoltre, ciò che è stato argomentato in ordine all´identificazione della linea chiamante risulta irrilevante, poichè quanto documentato relativamente alla configurazione del centralino (ovvero che tutti i flussi primari risultano configurati in modo tale da rendere chiaro e visibile il numero del mittente in tutte le chiamate in uscita) non dimostra che le chiamate, a fronte delle quali sono state inviate all´Autorità le segnalazioni da cui sono scaturiti i rilievi in argomento, fossero state effettuate palesando il numero del chiamante. Sul punto si evidenzia come la condotta omissiva contestata sia stata puntualmente accertata ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile. Risulta parimenti privo di pregio anche quanto osservato circa l´infondatezza della contestazione derivante dal richiamo, in essa contenuto, al provvedimento dell´Autorità n. 76 del 23 febbraio 2012. In realtà il richiamo in parola è necessario, in quanto, con tale provvedimento, la violazione in argomento è stata accertata ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto, poi, giova rilevare come la società, nonostante le considerazioni formulate in riferimento alla valenza del provvedimento dell´Autorità, non lo abbia impugnato;

RILEVATO che la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), finalizzati all´effettuazione di una comunicazione promozionale al numero di utenza telefonica fissa dei due segnalanti, camuffando o celando l´identità del chiamante ovvero senza fornire un idoneo recapito presso il quale poter esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, in violazione delle disposizioni di cui all´art. 130, comma 5, del Codice

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, comma 5, come richiamato dall´art. 167, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per ciascuno dei due rilievi, per un importo complessivo pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Colligo s.r.l., con sede in Torino, via Assarotti n. 10, P.I.: 09174940016, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia