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Provvedimento del 29 maggio 2014 [3280983]

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[doc. web n. 3280983]

Provvedimento del 29 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 272 del 29 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 24 febbraio 2014 nei confronti di Immobiliare San Maurizio s.a.s, con cui Alessia Franca Conti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione ad un documento redatto dalla resistente, denominato "scheda visita immobile", dalla medesima sottoscritto, di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione dell´origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati sono stati comunicati; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 marzo 2014 con cui Immobiliare San Maurizio s.a.s., rappresentata e difesa dall´avv. Domenico Morabito, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessata, ne ha, in primo luogo, eccepito la carenza di legittimazione attiva dichiarando di conoscerne solamente il nominativo per avere la stessa sottoscritto, in nome e per conto di altro soggetto cui si riferivano i dati raccolti, la scheda di visita immobile "in occasione della consegna e della visionatura dei progetti e documenti inerenti le unità immobiliari" di cui la resistente curava la vendita per conto della società costruttrice; la resistente ha inoltre rappresentato di aver successivamente appreso che la ricorrente, con acquisto diretto dalla società costruttrice, era divenuta proprietaria di una "delle unità immobiliari viste e conosciute per il tramite dell´agenzia" e pertanto, "ritenendo conclusi gli acquisti per effetto della sua intermediazione", richiedeva alla stessa "il saldo del compenso provvigionale" utilizzando a tal fine i dati estratti dal relativo atto pubblico di compravendita, di cui aveva nel frattempo preso conoscenza, al fine di far valere in giudizio il proprio diritto di credito, finalità che, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, varrebbe peraltro ad escludere il legittimo esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice medesimo;

VISTA la nota del 1° aprile 2014 con cui la ricorrente, nel contestare quanto dichiarato da controparte, ha, in particolare, affermato la propria legittimazione ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, e dunque la sussistenza in capo a sé della qualifica di "interessata" secondo la definizione contenuta nel Codice, avendo ricevuto dalla resistente copia di una "scheda visita immobile", che risulta sottoscritta dalla stessa, nonché una comunicazione, recante il nome e l´indirizzo della medesima, "in cui Immobiliare San Maurizio le chiedeva la corresponsione di una somma di denaro"; la ricorrente ha quindi rilevato che rispetto a tali dati la resistente sia correttamente riconducibile nell´alveo della definizione di titolare del trattamento, contenuta nel Codice, "per averne prima raccolto la sottoscrizione (…) e poi per averle inviato una lettera", a nulla valendo il richiamo all´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice che si limita ad escludere l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, limitatamente al periodo in cui possa derivare "un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento di investigazioni difensive o per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria", presupposti che non possono reputarsi sussistenti nel caso di specie;

VISTA la nota, datata 8 aprile 2014, con cui la resistente, nel richiamare quanto già in precedenza comunicato, ha ribadito che, rispetto all´avvenuta sottoscrizione della "scheda visita immobile" da parte dell´interessata, "la mera raccolta di una firma non costituisce affatto trattamento di dati personali", confermando altresì di aver acquisito "direttamente nome, cognome e indirizzo della ricorrente soltanto quando, alla fine del 2013, scopriva che costei aveva comprato l´unità immobiliare vista e conosciuta per il tramite dell´agenzia"; la società immobiliare ha inoltre precisato che i predetti dati sono stati "estrapolati dall´atto pubblico di compravendita, ovvero in un ambito (…) di libero accesso ai dati" all´esclusivo fine di tutelare il diritto di credito derivante dall´attività di mediazione svolta, finalità che sarebbe riconducibile nell´ambito di applicazione dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice posto a garanzia di esigenze difensive emergenti anche nella fase stragiudiziale del contenzioso;

VISTA la nota del 2 maggio 2014 con cui la ricorrente, nel richiamare le contestazioni già in precedenza avanzate, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali essendo la società resistente qualificabile come titolare del trattamento, secondo la definizione contenuta nell´art. 4 comma 1 del Codice, per aver raccolto e successivamente trattato, anche se al solo dichiarato fine di esercitare un diritto di credito, dati personali della ricorrente in ordine ai quali l´interessata ha legittimamente esercitato, mediante il previo interpello ed il successivo atto di ricorso, i diritti di cui all´art. 7 del Codice; rilevato altresì che l´art. 8 comma 2 del Codice, richiamato dalla resistente a sostegno dell´affermata inammissibilità del ricorso, non risulta invocabile con generico riferimento alla necessità di far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, trattandosi di una disciplina che consente il differimento del diritto di accesso solo laddove sussista un pregiudizio effettivo all´esercizio del diritto di difesa, anche in una fase pre-contenziosa, la cui sussistenza deve essere valutata sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento;

RILEVATO che la società resistente risulta avere sostanzialmente fornito riscontro alle richieste della ricorrente in quanto, oltre a confermare l´esistenza di dati personali della medesima così come esplicitamente richiesto nell´atto introduttivo del procedimento, ha altresì indicato i dati effettivamente detenuti (ovvero nome, cognome ed indirizzo della ricorrente), specificando l´atto da cui sono stati tratti, nonché la finalità del relativo trattamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Immobiliare San Maurizio s.a.s., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Immobiliare San Maurizio s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia