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Provvedimento del 5 giugno 2014 [3318173]

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[doc. web n. 3318173]

Provvedimento del 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, depositato in data 11 aprile 2014 nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha chiesto, in via principale la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano relativi ad un pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2 in data 27 maggio 2003;  visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tale informazione pregiudizievole, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall´iscrizione del pignoramento; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note datate 22 aprile 2014 e 7 maggio 2014, con le quali Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, che la resistente ha comunque dichiarato, "in un´ottica di massima collaborazione", di aver provveduto "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che la resistente, ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale società ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3318173
Data
05/06/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso