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Provvedimento del 19 giugno 2014 [3340896]

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[doc. web n. 3340896]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 320 del 19 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 11 marzo 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Grasselli e Rita Boggiani nei confronti di Unicredit S.p.A.; in particolare, i ricorrenti hanno sostenuto di risultare erroneamente segnalati da parte della citata banca nella Centrale Rischi della Banca d´Italia nella loro qualità di soci della XX di XY  & C. Snc (d´ora innanzi, la società); ciò, in quanto, nonostante i ricorrenti abbiano promosso nel dicembre 2013 in qualità di legali rappresentanti della società una causa civile nei confronti di Unicredit S.p.A. avente ad oggetto le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari intercorsi tra la società e la banca, quest´ultima non avrebbe provveduto ad indicare che tutti i crediti segnalati nei loro confronti sono oggetto di contestazione; con il ricorso ex art. 145 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), hanno chiesto pertanto di rettificare, con effetto retroattivo, le segnalazioni a loro carico presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia, indicando che il presunto credito vantato dalla banca, oltre che verso la società, anche nei loro confronti in quanto soci illimitatamente responsabili e coobbligati della società stessa, è integralmente contestato; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione in loro favore della spese del procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 9 maggio 2014 con cui è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 31 marzo 2014 con la quale la resistente, nel premettere che, come evidenziato nel ricorso, è pendente un procedimento giudiziario promosso contro la banca dalla citata società, ha sostenuto che: 1) "non risultano segnalazioni in Centrale Rischi da parte di UniCredit a nome dei Sigg. XY  e KW né a titolo personale né quali garanti della società"; 2) che a seguito della notifica dell´atto di citazione da parte della società, la banca ha inserito la segnalazione di "rapporto contestato" relativamente al rapporto di conto corrente n.***intestato alla società;

VISTA la memoria datata 4 aprile 2014 con la quale i ricorrenti hanno eccepito che contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, gli stessi risultano segnalati nella Centrale dei Rischi; il collegamento fra i ricorrenti, in qualità di soci di una Snc, e la società segnalata risulta documentalmente provato, a parere degli stessi ricorrenti, da un prospetto della Centrale dei Rischi riferito a questi ultimi ed allegato alla memoria ove viene riportato che gli stessi risultano soci della società "XX di XY  & C. Snc"; infine, i ricorrenti hanno eccepito che la banca avrebbe comunque omesso di segnalare come crediti contestati la totalità dei crediti oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi; i ricorrenti hanno quindi ribadito le loro richieste;

VISTA la nota del 24 aprile 2014 con la quale la resistente ha confermato quanto già sostenuto nella precedente nota;

VISTA la memoria del 16 maggio 2014 con la quale i ricorrenti hanno nuovamente sostenuto l´esistenza di segnalazioni pregiudizievoli a loro carico nella Centrale dei Rischi nella loro posizione di soci illimitatamente responsabili della società segnalata;

VISTA la nota inviata per e.mail il 13 giugno 2014, con la quale la resistente ha ribadito che le segnalazioni effettuate da Unicredit S.p.A. alla Centrale dei Rischi sono a carico della XX di XY  & C. Snc per fidi concessi ed utilizzati dalla stessa e non a carico dei ricorrenti in proprio; inoltre, la banca ha sostenuto che, come previsto dalla Circolare n. 139 dell´11.2.1991 – 14° aggiornamento (in particolare, "Gestione dei dati anagrafici" – "Legami societari: inserimento compagine societaria") "la rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni ha luogo mediante il censimento dei soci delle società in nome collettivo, (…)" nell´Anagrafe della Centrale dei Rischi e che, all´atto della segnalazione di una società in nome collettivo, "l´intermediario deve comunicare l´intera compagine sociale trasmettendo l´apposito messaggio nel quale devono essere indicati, fra l´altro il codice censito della società e quello di tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito nel periodo richiesto la qualità di socio"; pertanto la resistente ha provveduto a segnalare la citata società per fidi concessi ed utilizzati e a censire i ricorrenti quali soci illimitatamente responsabili della stessa; infine, in relazione alla segnalazione di "credito contestato", la resistente ha sostenuto che, ai sensi della richiamata Circolare, l´indicazione "contestato" deve essere inserita come variabile di "stato rapporto" quando il rapporto segnalato è stato oggetto di contestazione dinanzi ad un´Autorità terza rispetto alle parti, a far tempo dalla ricezione di formale comunicazione della pendenza di giudizio, adempimento che la banca ha espletato avendo tempestivamente inserito la dicitura "credito contestato" in relazione a tutte le operazioni – nelle diverse categorie di rischio previste dalla Banca d´Italia- da valere sul rapporto oggetto della controversia giudiziaria fra la società e la banca;

RILEVATO, che l´odierno ricorso va preso in considerazione esclusivamente in relazione alle richieste formulate dai ricorrenti, in proprio, in relazione ai dati personali che li riguardano e non ai dati che riguardano soggetti terzi quali la XX di XY  & C. Snc di cui sono soci; rilevato che non solo la citata società non è parte del procedimento, ma che, come sottolineato dagli stessi ricorrenti, per effetto dell´art. 40 comma 2  d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla l. n. 214 del 22 dicembre 2011, le persone giuridiche (oltre ad enti e associazioni) sono sottratte all´ambito di applicazione del Codice e non possono esercitare i diritti di cui all´art. 7 con l´interpello preventivo né con il ricorso al Garante;

RILEVATO, nel merito, che il trattamento dei dati dei ricorrenti effettuato da Unicredit S.p.A. nel caso di specie non risulta, dalla documentazione in atti, essere stato effettuato in modo illecito in quanto conforme alla normativa di settore (art. 53 comma 1, lett. b),  d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, infatti, come previsto dalle citate disposizioni, che la resistente in occasione della segnalazione della XX di XY  & C. Snc alla Centrale dei Rischi per fidi concessi ed utilizzati dalla società, ha provveduto esclusivamente a censire i ricorrenti nell´anagrafe della Centrale dei rischi in qualità di soci della società segnalata; ciò, si evince peraltro dagli stessi prospetti sintetici prodotti dai ricorrenti in cui, nonostante il collegamento alla società segnalata, si dà atto che a carico degli stessi non esistono segnalazioni in Centrale dei Rischi in proprio; rilevato inoltre, che la normativa di settore pone a carico degli intermediari finanziari e creditizi l´obbligo di inserire l´indicazione di "rapporto contestato" solo con riferimento ai rapporti oggetto di segnalazione e non anche ai soggetti che risultino eventualmente collegati con tali rapporti; rilevato che i rapporti segnalati ed attualmente contestati sono riferiti ai rapporti bancari intercorsi fra Unicredit S.p.A. e la XX di XY  & C. Snc e non ai ricorrenti in proprio; ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che le richieste formulate dai ricorrenti devono essere dichiarate infondate;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia