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Provvedimento del 3 luglio 2014 [3352369]

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[doc. web n. 3352369]

Provvedimento del 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 348 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 1° aprile 2014 nei confronti di Elipso Finance S.r.l. e Prelios Credit Servicing S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Rosciano, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione di un´iscrizione negativa a proprio carico presso la Centrale Rischi di Banca d´Italia; ciò lamentando l´illegittimità di tale segnalazione, derivante dalla mancata restituzione delle somme ottenute a seguito di concessione di affidamenti sul conto corrente; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato le parti resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 11 aprile 2014, con cui Elipso Finance S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha comunicato che dal 14 dicembre 2007 è divenuta titolare del credito in questione in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco da parte di Banca Antonveneta S.p.A." (nella quale si era precedentemente fusa per incorporazione la Banca Nazionale dell´Agricoltura S.p.A., banca che aveva originariamente concesso al ricorrente affidamenti su conto corrente) per effetto del quale è divenuto soggetto pienamente legittimato ad effettuare nei confronti del ricorrente la segnalazione di sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d´Italia; rilevato che per il recupero del credito, originariamente pari a lire 261.445.427, sono state intraprese diverse azioni esecutive;

VISTA la nota di replica del 15 aprile 2014 con la quale il ricorrente ha sostenuto che la procedura esecutiva immobiliare promossa nel 1995 è stata dichiarata estinta in data 27 maggio 2005 dal Tribunale di Benevento per questioni inerenti gli immobili indicati nel pignoramento e non è mai stata riproposta; rilevato che, a parere del ricorrente, non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione del credito e che l´estinzione della procedura esecutiva immobiliare avrebbe comportato "ope legis la estinzione del credito"; rilevato pertanto che, secondo il ricorrente, il titolare  non avrebbe allo stato più alcun diritto di credito, in quanto prescritto in data antecedente al 14 dicembre 2007, epoca della asserita cessione del credito;

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con cui la Elipso Finance S.r.l., richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, ha sostenuto che il proprio diritto di credito non sarebbe in alcun modo prescritto; ciò, in virtù del pignoramento mobiliare presso terzi, avviato nei confronti del ricorrente nel 1995, che avrebbe prodotto effetto interruttivo (oltre che sospensivo) della prescrizione; inoltre, l´ultimo versamento del quinto delle somme mensilmente dovute al ricorrente da parte del terzo pignorato (Università degli Studi Federico II di Napoli in quanto datore di lavoro del ricorrente) è stato eseguito in data 20 settembre 2004 e, per giurisprudenza consolidata "i pagamenti effettuati dal terzo debitore nel pignoramento di crediti sono atti idonei ad interrompere la prescrizione nei rapporti fra creditore e debitore (….)" (Cass. Sez. III n. 5973/80);

VISTA la nota del 19 giugno 2014 con la quale il ricorrente si è dischiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto;

VISTA la nota datata 24 giugno 2014 con cui la parte resistente ha dichiarato che" la banca cedente ha originariamente apposto a sofferenza l´esposizione debitoria in questione nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia fino alla cennata cessione del credito"; successivamente alla cessione, "Elipso Finance S.r.l., quale intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, ha adempiuto all´obbligo di segnalazione del debitore (…) nella pertinente categoria di censimento dell´operazione originaria, in conformità alla normativa vigente (Circolare Banca d´Italia n. 139 del 1991 – 14° aggiornamento del 29 aprile 2011)"; rilevato che, secondo quanto dichiarato dalla resistente, "l´importo segnalato alla data contabile del 30 aprile 2014 ammonta ad euro 366.125,00 corrispondente all´importo residuo in essere successivamente all´ultimo versamento, avvenuto in data 20 settembre 2004";

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente avente ad oggetto la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia è stato effettuato da Elipso Finance S.r.l., titolare del trattamento (stante la qualità di mandataria rivestita da Prelios Credit Servicing S.p.A.) in modo non illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53 comma 1, lett. b) d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato allo stato degli atti infondato; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla resistente nel corso dell´istruttoria della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") è emerso che il credito vantato non risulta allo stato prescritto e non è stato integralmente rimborsato cosicché la resistente risulta tuttora legittimata ad effettuare nei confronti del ricorrente, per la parte residua del credito, la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d´Italia;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia