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Provvedimento del 19 giugno 2014 [3398977]

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[doc. web n. 3398977]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 316 del 19 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 marzo 2014 da Elena Cardona, rappresentata e difesa dall´avv. Marco Ronco, nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.a., con cui la ricorrente, nel lamentare che le condizioni economiche e contrattuali del servizio di telefonia fissa e ADSL fornito dalla predetta società sarebbero state modificate senza il proprio consenso (con conversione dal piano tariffario "Absolute Adsl" al piano "All Inclusive Unlimited"), ha  ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel "contratto - che sarebbe stato concluso, secondo la società, mediante registrazione telefonica – che avrebbe determinato la variazione delle condizioni economiche e contrattuali";  la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 maggio 2014 con la quale è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta tramite posta elettronica certificata il 3 aprile 2014 con cui la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze della ricorrente, ha affermato che la variazione del piano tariffario è avvenuta a seguito dell´accettazione da parte dell´interessata dell´offerta "All Inclusive Unlimited", accettazione che risulta nella registrazione vocale del 27.11.2013 prodotta in allegato; la resistente ha inoltre precisato che la medesima questione è stata oggetto di una procedura di conciliazione presso il Corecom conclusasi con accordo del 24 marzo 2014;

VISTA la nota pervenuta per fax l´11 aprile 2014 dove la ricorrente ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso, sottolineando di non avere ancora ricevuto i dati contenuti nella registrazione telefonica del 27.11.2013 ;

VISTA la nota del 21 maggio 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel confermare quanto già rappresentato nella nota del 3 aprile 2014, ha inviato "nuovamente, in allegato, la registrazione vocale del consenso rilasciato a Wind dalla stessa interessata in data 27.11.2013 (….)"; 

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia