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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Estav Nordovest Toscana - 19 settembre 2013 [3443424]

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[doc. web n. 3443424]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Estav Nordovest Toscana - 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 409 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 20 aprile 2011 pervenuta da parte del Difensore civico della Toscana che, per conto della sig.ra XY, lamentava che, a seguito di una procedura concorsuale indetta dall´Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area  vasta Nord Ovest Toscana (di seguito "Estav"), quest´ultima pubblicava sul proprio sito istituzionale la determinazione dirigenziale n. 877 del 21 giugno 2010, con allegato l´elenco dei nominativi dei candidati ammessi con riserva e la relativa motivazione, tra cui figurava il nominativo della sig.ra XY rispetto alla quale venivano riportate informazioni di carattere giudiziario, l´Unità lavoro pubblico e privato inviava una richiesta di informazioni a Estav (nota del 27 maggio 2011, prot. n. 11153/73855) diretta a ottenere informazioni utili alla valutazione del caso;

PRESO ATTO del riscontro fornito da Estav che, con nota del 20 giugno 2011, ha rilevato che la determinazione con cui veniva decisa l´ammissione con riserva dei candidati doveva essere motivata e che, comunque, "per garantire la tutela dei dati giudiziari la motivazione è stata resa in maniera tale da non contenere informazioni eccedenti la finalità precipua della motivazione stessa";

VISTO il verbale n. 23582 del 4 novembre 2011 con cui è stata contestata a Estav Nordovest Toscana, già con sede in Pisa, Via Matteucci, Galleria GB Gerace n. 14, e attualmente con sede in Pisa, via Cocchi (loc. Ospedaletto), P.I. 01760310506, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lg. n. 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 11, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati giudiziari, informando altresì l´Ente della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che "l´indicazione, accanto al nome, delle ragioni di tale ammissione condizionata è scaturita dall´adempimento del dovere di motivazione" imposto dall´art. 3 della legge n. 241/1990; anche "la pubblicazione sul sito Internet dell´Ente del provvedimento di ammissione/non ammissione/ammissione con riserva dei candidati – allegato alla determina n. 877/2010 - ha costituito adempimento al disposto dell´art. 32 della legge n. 69 del 2009". In ogni caso, l´Ente ha precisato di aver provveduto alla rimozione delle informazioni appena la candidata ne ha fatto richiesta;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 8 ottobre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha precisato che quanto accaduto è stato dovuto ad un errore materiale nella predisposizione del materiale da pubblicare, dal momento che l´Ente già dal 2008 era provvisto di un manuale recante istruzioni nella gestione delle deliberazioni;

VISTA la successiva nota inviata da Estav a integrazione di quanto dichiarato in sede di audizione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell´Ente in relazione a quanto contestato. La particolare natura dei dati trattati fa sì che il trattamento debba essere effettuato nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato. Si rileva che la pubblicazione dell´elenco oggetto della segnalazione, sulla base della documentazione prodotta, non era indispensabile per il perseguimento delle finalità connesse alla procedura di selezione, in quanto l´Ente aveva provveduto, contestualmente alla suddetta pubblicazione, a comunicare alla segnalante (e così presumibilmente anche agli altri interessati) la decisione relativa all´ammissione con riserva con la nota del 24 giugno 2010. Pertanto, sotto questo aspetto, la pubblicazione on line dell´elenco degli ammessi con riserva con la relativa motivazione ha provocato, per quanto attiene alla segnalante, una diffusione di dati giudiziari in violazione dell´art. 22 del Codice. Si evidenzia, inoltre, che non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per applicare l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, quindi, che Estav ha effettuato una diffusione di dati giudiziari in violazione dell´arti. 22, comma 11, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Estav Nordovest Toscana, già con sede in Pisa, Via Matteucci, galleria GB Gerace n. 14, e attualmente con sede in Pisa, via Cocchi (loc. Ospedaletto), P.I. 01760310506, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo Ente di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia