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Newsletter 3 - 9 febbraio 2003

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Newsletter 3 - 9 febbraio 2003

  • Carta di credito bloccata. Il Garante impone rettifica dati errati
  • Sms promozionali. Il Garante interviene nei confronti di un gestore tlc
  • Videosorveglianza in Europa: il progetto "Urbaneye"

 

Carta di credito bloccata. Il Garante impone rettifica dati errati

La banca gli blocca la carta di credito, ma lui ritiene che alla base della decisione ci siano informazioni inesatte. E il Garante gli dà ragione, imponendo all’istituto di credito di rettificare i dati e di pagare al ricorrente le spese del ricorso.

È successo ad un cliente di un istituto di credito che, vedendosi bloccare l’uso della carta di credito, aveva chiesto invano di accedere ai dati personali che lo riguardavano detenuti dalla banca e soprattutto di provvedere a correggerne alcuni. Non avendo avuto riscontro, aveva presentato ricorso al Garante.

In particolare, l’interessato chiedeva che le informazioni contenute nella segnalazione di blocco trasmessa dalla banca ad una società venissero rettificate perché basate su motivazioni (morosità e rifiuto di riconsegnare la carta) da lui ritenute non corrispondenti al vero. La rettifica doveva, inoltre, essere portata a conoscenza dei terzi ai quali la banca aveva comunicato dati riguardo alla pretesa situazione di morosità e inaffidabilità dell’interessato. Il ricorrente aveva infine chiesto che le spese del procedimento fossero poste a carico della banca in caso fosse stato accolto il ricorso.

La vicenda relativa a dati risultati erronei si inserisce in una serie di complessi contenziosi civili che prosegue tra le parti su questioni non toccate dalla decisione del Garante.

Dopo l’invito del Garante ad aderire alle istanze del cliente, la banca aveva trasmesso a quest’ultimo la documentazione richiesta, ma aveva affermato di non poter rettificare i dati riferiti al blocco della carta di credito in quanto tali annotazioni presupponevano una diversa valutazione di situazioni di fatto che erano oggetto di contenzioso presso l’autorità giudiziaria. Sosteneva anche che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio con riguardo ai procedimenti giudiziari pendenti.

Nel corso del procedimento, l’interessato ribadiva, invece, che la segnalazione di blocco alla società conteneva indicazioni non corrispondenti al vero che giustificavano la sua richiesta di rettifica riguardo alla asserita situazione di insolvenza e al rifiuto di consegnare la carta di credito.

Nel decidere sul ricorso il Garante ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità proposta dalla banca in quanto i procedimenti pendenti presso il giudice ordinario riguardano una domanda su profili diversi (in particolare una controversia per risarcimento danni) e non vertono, dunque, sullo stesso oggetto del ricorso avviato innanzi all’Autorità.

Ha poi accolto la richiesta del ricorrente di ottenere la rettifica dei dati personali contenuti nella segnalazione di blocco della carta di credito inviata ad una società. Per quanto riguarda il supposto rifiuto di consegnare la carta di credito, infatti, dagli atti è emerso che essa era stata restituita alla banca non appena la stessa ne aveva chiesto la consegna. La banca dovrà pertanto immediatamente correggere l’informazione e portarla a conoscenza di tutti gli altri soggetti eventualmente già destinatari della comunicazione.

Analogamente, anche il riferimento alla asserita situazione di insolvenza dell’interessato è risultato inesatto non dando piena contezza della situazione in cui il ricorrente si trova. Infatti - ha sottolineato il Garante - l’espressione utilizzata nella segnalazione della banca, nella sua genericità, proiettava un’immagine errata dell’interessato, alterando il suo profilo personale nei conforti di terzi.

La banca (che nel procedimento ha positivamente soddisfatto le richieste di conoscere i dati, la loro origine, le modalità e le finalità del trattamento) dovrà pertanto provvedere a correggere anche i dati relativi alla motivazione della revoca. L’Autorità ha infine determinato nella misura forfettaria di 250 euro l’ammontare delle spese del riscorso che l’istituto dovrà versare direttamente al ricorrente.

 

Sms promozionali. Il Garante interviene nei confronti di un gestore tlc

Intervento del Garantecontro lo spamming telefonico. Ad un importante gestore di telefonia mobile è stato, infatti, imposto dall’Autorità di rifondere le spese del procedimento presentato nei suoi confronti da un abbonato, che si era visto costretto ad adire il Garante con ricorso a causa dell’inottemperanza della società telefonica, inerte di fronte a sue legittime richieste.

L’interessato si era rivolto al Garante dopo aver chiesto senza esito al gestore di interrompere l’invio sul proprio telefonino di sms promozionali, relativi a servizi offerti dalla stessa società, affermando di non aver espresso alcun consenso a ricevere questo tipo di informazioni. Il ricorrente chiedeva inoltre di aggiornare il dato relativo alla propria residenza e di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento. Solo dopo l’intervento del Garante la società comunicava di aver aggiornato l’indirizzo dell’abbonato per il recapito delle bollette e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia, adottando anche accorgimenti tecnici per interrompere l’invio di materiale pubblicitario. Su questo ultimo punto la società sosteneva, inoltre, di aver già recepito la richiesta del ricorrente, non andata a buon fine per un disallineamento dei sistemi interni.

Poiché il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso il Garante, pur dichiarando il non luogo a provvedere sul ricorso, ha obbligato il gestore telefonico al pagamento delle spese del procedimento, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, da rifondere direttamente all’abbonato.

 

Videosorveglianza in Europa: il progetto ´Urbaneye´

Le tecniche di videosorveglianza, la loro diffusione, i possibili rischi e le soluzioni di regolamentazione sono l’oggetto di uno studio comparativo intrapreso da un consorzio coordinato dalla Technical University di Berlino. Lo studio, denominato "UrbanEye" (v. il sito web www.urbaneye.net), intende analizzare l’impiego di dispositivi di videosorveglianza nelle aree pubbliche o accessibili al pubblico, in Europa, valutandone l’impatto sociale e politico per giungere alla definizione di un possibile approccio strategico e regolamentativo. Le attività di studio dovranno concludersi entro il mese di febbraio 2004.

L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del cosiddetto "V Programma Quadro", ed è realizzata secondo un approccio multidisciplinare. Criminologi, filosofi, sociologi, esperti di scienze politiche di sette Paesi (Austria, Danimarca, Germania, Ungheria, Norvegia, Spagna, Regno Unito) si occuperanno del contesto istituzionale che caratterizza il ricorso alla videosorveglianza, utilizzando tutte le fonti disponibili. Saranno effettuate mappature dei sistemi di videosorveglianza pubblica in alcune aree urbane (Berlino, Budapest, Copenhagen, Londra, Madrid, Vienna), nel tentativo di definire la tipologia di localizzazione e le relative motivazioni. Inoltre, saranno esaminati il funzionamento tecnico di tali sistemi, la loro configurazione spaziale, la prassi di utilizzazione e, naturalmente, gli effetti sociali e politici della videosorveglianza: se ed in che modo essa modifichi i comportamenti criminali e quelli del comune cittadino, e quali ne siano i riflessi sulle politiche di sicurezza e sui diritti civili - con particolare riguardo alla protezione dei dati. Infine, sulla base dei risultati della ricerca il progetto tenterà di individuare possibili sistemi di regolamentazione confrontando e classificando i meccanismi esistenti e definendo, se possibile, "buone prassi" .

Fra i primi prodotti del progetto segnaliamo, oltre ad una rassegna della letteratura sull’argomento, una relazione sui sistemi di videosorveglianza nel Regno Unito e due studi sulla videosorveglianza in Norvegia e Danimarca nonché, in particolare, sulla diffusione di dispositivi di videosorveglianza nelle città di Oslo e Copenhagen.

Rispetto al Regno Unito, il Paese con la più elevata concentrazione di impianti di videosorveglianza, i primi dati indicano che la spesa complessiva per l’installazione di tali impianti nel settore pubblico ha raggiunto i 250 milioni di sterline fra il 1992 e il 2002, con risultati contrastanti in termini di riduzione della criminalità. E’ emerso, inoltre, che la percezione pubblica (anche attraverso i media) dell’impiego di videosorveglianza è contraddittoria - nel senso che la videosorveglianza utilizzata per sorvegliare "gli altri" (ladri, rapinatori, scippatori) è vista come positiva, mentre la videosorveglianza utilizzata per sorvegliare "noi" (traffico, lavoratori) è negativa. Va segnalato, comunque, che l’Autorità del Regno Unito per la protezione dei dati ha elaborato (nel 2000) un codice di condotta per l’impiego di dispositivi di videosorveglianza in aree pubbliche o accessibili al pubblico (disponibile all’indirizzo www.dataprotection.gov.uk/...).

Interessanti anche alcune osservazioni ricavabili dai due rapporti su Norvegia e Danimarca, Paesi molto simili in termini di struttura sociale, lingua e riferimenti culturali, nei quali esistono però differenze in termini di regolamentazione e utilizzazione di dispositivi di videosorveglianza. Gli autori mettono in evidenza che tali differenze sono reali, anche se riguardano i settori nei quali è maggiormente diffusa l’utilizzazione della videosorveglianza più che la natura più o meno restrittiva dell’approccio a questo tema. Di fatto, in Danimarca si tende a privilegiare il consenso e il dibattito pubblico rispetto all’uso della videosorveglianza, mentre in Norvegia l’approccio sembra essere più di tipo precettivo. Tuttavia, in entrambi i Paesi la percezione pubblica della videosorveglianza tendenzialmente non è negativa - per quanto la maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Danimarca, dovuta anche all’attenzione dei media, abbia fatto rilevare agli studiosi un atteggiamento più critico e meno "passivo" da parte del pubblico.

Ulteriori dati relativi altri Paesi considerati nello studio dovrebbero essere pubblicati entro la primavera del 2003.