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Provvedimento del 24 luglio 2014 [3500123]

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[doc. web n. 3500123]

Provvedimento del 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante, in data 17 aprile 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Seppi, nei confronti di Finegil S.p.A., in qualità di editore di alcune testate giornalistiche regionali del Veneto ("La Nuova Venezia", "La Tribuna di Treviso", "Il Mattino di Padova" e "Il Corriere delle Alpi"), con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione negli archivi on-line dei predetti quotidiani - consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni ai siti delle citate testate - di alcuni articoli risalenti agli anni 2003 e 2004 contenenti dati personali che lo riguardano, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine, dalla presenza in rete di notizie "non vere, come anche dimostrato dall´esito favorevole delle inchieste giudiziarie, denigratorie e infamanti",  nonché ormai risalenti nel tempo; il ricorrente ha inoltre chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 19 maggio 2014, con cui la società editrice resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere "provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse del ricorrente disabilitando l´accesso agli articoli medesimi, mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; nella medesima nota la resistente ha peraltro evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni  prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota pervenuta in data 21 maggio 2014 con la quale il ricorrente ha segnalato l´attuale permanenza sul web dell´articolo del 21 ottobre 2004 pubblicato su "Il Mattino di Padova" e su "La Nuova Venezia" nonché di alcuni articoli pubblicati il 22 novembre 2003 su "La Tribuna di Treviso";

VISTA la nota del 14 luglio 2014 con cui la società resistente, nel dichiarare di avere provveduto "a dare corso alle necessarie pratiche per l´interdizione della indicizzazione dei contenuti degli articoli segnalati dal ricorrente", ha ribadito che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i contenuti non siano più visualizzabili tra i risultati rinvenibili tramite i comuni motori di ricerca";

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere provveduto alle operazioni di deindicizzazione degli articoli in questione, seppure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente, ove interessato, potrà esercitare il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di ricorso rivolgendo nei confronti dell´editore resistente apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Finegil S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Finegil S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia