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Provvedimento del 18 settembre 2014 [3560798]

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[doc. web n. 3560798]

Provvedimento del 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 420 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 24 aprile 2014, nei confronti di Istituto Superiore Gentileschi con il quale XY, docente presso il citato istituto scolastico, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha chiesto, ribadendo l´istanza già avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell´istituto e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;  

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessata, nonché la nota del 25 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta in data 16 maggio 2014 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che l´installazione del sistema di videosorveglianza in questione si è resa necessaria esclusivamente per motivi di "sicurezza e prevenzione da effrazioni, intrusioni, danneggiamenti e furti" di cui l´istituto è costantemente oggetto ed è stata effettuata in conformità con quanto disposto dal Codice ed in particolare del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell´8 aprile 2010 (nel rispetto di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità), nonché delle altre disposizioni applicabili in materia; rilevato che tale impianto, stanti i descritti presupposti, può essere lecitamente installato, pure in assenza del consenso degli interessati (art. 24 comma 1, lett. g) del Codice); inoltre,  come risulta dalla dichiarazione della società che lo ha installato e che ne cura la manutenzione, il sistema viene attivato e registra immagini dalle ore 19 alle ore 6.30, pertanto fuori dall´orario di lavoro, con automatica cancellazione delle immagini registrate dopo 24 ore (solari) dalla loro acquisizione; rilevato che le credenziali di accesso al videoregistratore digitale sono in possesso della Dirigente scolastica che accede alle immagini, esclusivamente in caso di effrazione non autorizzata o tentativo di furto o atti vandalici, solo per il buon fine delle indagini previa consegna alle Forze dell´Ordine; i componenti della RSU della scuola e i Rappresentanti in Consiglio di Istituto di Genitori e Studenti, possono verificare, in qualsiasi momento, alla presenza della Dirigente scolastica o di un suo collaboratore o delegato, "l´effettivo non funzionamento del sistema di videosorveglianza e lo spegnimento delle telecamere durante l´orario di lavoro"; con l´avviso n. 138, prot. 627 del 27 gennaio 2014, pubblicato all´albo e sul sito della scuola, i docenti,  gli alunni e loro famiglie e le RSU sono stati informati dell´installazione dell´impianto di videosorveglianza per le descritte finalità;

VISTA la nota del 4 luglio 2014 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

VISTA la nota del 12 settembre 2014 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere immagini della ricorrente (né di tutti gli altri lavoratori o utenza), registrate mediante l´impianto di videosorveglianza in questione che infatti "è in funzione solo ed esclusivamente nelle ore di chiusura della scuola, allorquando all´interno di essa non si svolga alcuna attività lavorativa (didattica o amministrativa) o qualsiasi altra attività di altro tipo"; rilevato che la resistente ha fornito l´allegato al citato avviso n. 138, prot. 627 del 27 gennaio 2014, contenente le regole e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza; la stessa resistente ha fornito anche la nomina del responsabile del trattamento e la designazione degli incaricati del trattamento;

RITENUTO, in ordine alle richieste riguardanti il sistema di videosorveglianza, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro; ciò, in quanto la stessa ha dichiarato di non detenere dati riferiti alla ricorrente registrati da tale impianto, puntualizzando anche che il sistema, installato al fine di tutelare l´edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici, rileva e registra le immagini fuori dall´orario di lavoro e le cancella automaticamente dopo 24 ore dalla loro acquisizione; rilevato che la resistente ha anche fornito risposta alle altre richieste formulate in ordine al funzionamento del sistema di videosorveglianza in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla conferma dell´esistenza e alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali rilevati mediante l´impianto di videosorveglianza in esame, nonché in ordine alle restanti richieste formulate in relazione al funzionamento di tale impianto;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia