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Provvedimento del 25 settembre 2014 [3591055]

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[doc. web n. 3591055]

Provvedimento del 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 giugno 2014 da XY nei confronti della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Quartu Sant´Elena (Cagliari), con il quale il ricorrente ha ribadito l´istanza previamente avanzata  ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volta a far annotare sul registro dei battesimi dell´anzidetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 27 giugno 2014 con la quale il parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Quartu Sant´Elena (Cagliari) ha dichiarato di aver ottemperato alla richiesta del ricorrente in data 16 dicembre 2013;

VISTA la nota  pervenuta per e-mail il giorno 8 luglio 2014 con la quale il ricorrente, nell´allegare la comunicazione ricevuta il 1 luglio 2014, di avvenuta annotazione dello sbattezzo da parte del parroco della parrocchia, ha dichiarato di essere soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il parroco competente attestato, seppure nel corso del procedimento, di aver effettuato l´annotazione richiesta;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia