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MMS: le regole anche per gli usi personali - 14 marzo 2003

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  Provvedimento  

 


MMS
: le regole anche per gli usi personali

L’Autorità Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi.

Sono pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno chiesto di verificare la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza. Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera privata e la dignità delle persone.

Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms.

  1. Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n. 675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.
  2. Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.
  3. Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.

E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.

Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art.10, “Abuso dell’immagine altrui”) e dalla legge sul diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.

Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.

Per completare il quadro delle garanzie, l’Autorità ha segnalato, infine, la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli.In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.

Il provvedimento del Garante verrà inviato anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.


Roma, 14 marzo 2003