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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a. - 23 ottobre 2014 [3668330]

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[doc. web n. 3668330]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a. - 23 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 470 del 23 ottobre 2´014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 5987/78073 del 6 marzo 2012), ha svolto l´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 12 giugno 2012, dalla quale è stato rilevato che la pubblicazione, in data 14 gennaio 2012 nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi", dell´inserzione afferente un´offerta di lavoro riferita a due distinte strutture alberghiere denominate Grand Hotel Dino di Baveno e Grand Hotel Bristol di Stresa, è stata effettuata congiuntamente da A.I.A. Anonima Italiana Alberghi s.p.a. e da S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a.. A Fronte di quanto sopra rilevato il predetto Nucleo Speciale privacy, successivamente alla redazione del verbale di operazioni compiute, ha accertato che S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a. P.Iva: 01205250036, con sede in Baveno (Vb), via Sempione n. 29, ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati con riferimento alla struttura alberghiera Grand Hotel Bristol di Stresa, senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 52 del 27 giugno 2012 con cui è stata contestata, alla S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a. quale titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società evidenzia di aver pubblicato l´annuncio in questione "(…) perché aveva interpretato, in assoluta buona fede, l´art. 13, comma 5-bis, nel senso che i curricula pervenuti in seguito all´annuncio dovevano in ogni caso ritenersi spontaneamente trasmessi in quanto non da lei raccolti presso i singoli interessati". Peraltro, nonostante quanto indicato nel parere dell´Autorità datato 10 gennaio 2002 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1064553), rileva come "(…) nel parere citato si analizzava il trattamento di dati operato da società di selezione e ricerca del personale che, dunque, avrebbero poi trasferito i dati a soggetti terzi, viceversa l´esponente ha ricevuto curricula per uso strettamente domestico e li ha trattati semplicemente cestinando immediatamente quelli non corrispondenti alle sue richieste e conservando per non più di dieci mesi quelli potenzialmente utili, senza cederli a nessun altro soggetto, partner o terzo che fosse";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo a quanto osservato circa l´art. 13, comma 5-bis del Codice, si osserva come tale previsione non sia applicabile al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di un´inserzione di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il già menzionato provvedimento dell´Autorità datato 10 gennaio 2002 dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento, senza che la particolare attività svolta dalla società individuata nel provvedimento dell´Autorità (società di selezione e ricerca del personale) determini alcun effetto con riferimento al caso che ci occupa;

RILEVATO che la società, ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, in relazione alla ricezione di curricula di candidati inviati a fronte della pubblicazione di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi";

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a S.A.B. Alberghi di Baveno s.p.a. P.Iva: 01205250036, con sede in Baveno (Vb), via Sempione n. 29, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia