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Provvedimento del 23 ottobre 2014 [3674574]

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[doc. web n. 3674574]

Provvedimento del 23 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 476 del 23 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO che ZZ, figlio ed erede di XX socio unico, al momento del decesso, della XX di YY & C. s.n.c. (d´ora innanzi XX), ha chiesto, tramite il proprio legale, al prof. Alfonso Di Carlo, in qualità di liquidatore della XX (posta in liquidazione dal Tribunale di Roma in data 16.10.2007, una volta accertato lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci) una dettagliata relazione in merito all´attività svolta, con particolare riferimento alle iniziative intraprese dal professionista per la vendita di un immobile, di considerevole valore, di proprietà della XX, unico cespite rimasto ancora invenduto a distanza di nove anni dall´apertura della successione; visto che l´interessato, anziché ricevere la documentazione richiesta, è stato convocato dal prof. Di Carlo presso il suo studio, insieme all´altra coerede, non essendo possibile, a detta del liquidatore, inviare presso il legale "comunicazioni contenenti informazioni concernenti dati personali e sensibili del sig. ZZ, in mancanza di sua espressa autorizzazione"; l´interessato ha pertanto chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) al prof. Alfonso Di Carlo la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano e di conoscerne l´origine, le modalità e le finalità di trattamento diffidando il liquidatore dal comunicare a terzi tali dati in assenza del suo consenso;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 luglio 2014 nei confronti di Alfonso Di Carlo in qualità di liquidatore della XX con cui ZZ, rappresentato e difeso dall´avv. Piero Celere, non avendo ottenuto riscontro alle proprie richieste (ed essendo stata la citata riunione nel frattempo annullata), ha ribadito le richieste già avanzate con le istanze di cui agli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota trasmessa in data 25 luglio 2014 con la quale il prof. Alfonso Di Carlo, sostenendo di essere stato nominato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 15-24 aprile 2009, "liquidatore giudiziale" della XX (dopo la revoca per giusta causa del precedente liquidatore), ha eccepito l´inammissibilità del ricorso posto che, essendo la sua una nomina giudiziale, egli eserciterebbe un´attività strettamente connessa ed integrata all´attività giurisdizionale, alla quale, ai sensi dell´art. 47 del Codice, non si applicano determinate norme tra cui gli artt. 9 e 145-151 del Codice; rilevato, in ogni caso, che il resistente ha dichiarato di aver predisposto una specifica e dettagliata relazione sull´attività svolta dall´assunzione dell´incarico fino al 30 aprile 2014 depositata presso il Tribunale di Roma in data 22 maggio 2014 e trasmessa sia al ricorrente che al legale di quest´ultimo avv. Piero Celere; rilevato che il resistente ha dichiarato di detenere le generalità anagrafiche del ricorrente, i dati del conto corrente e dei bonifici ricevuti a seguito della cessione di beni appartenenti al patrimonio sociale della XX, i dati relativi ai rapporti ereditari con il padre defunto XX, i dati relativi alla corrispondenza intercorsa con l´avv. Celere o con il ricorrente nonché i dati relativi alle azioni giudiziarie da quest´ultimo intentate, dati che sono stati comunicati al ricorrente attraverso la citata relazione; rilevato che il resistente ha sostenuto che i predetti dati, di cui ha indicato anche l´origine, "sono stati utilizzati per le finalità proprie ed esclusive dello svolgimento della procedura di liquidazione della XX s.n.c." e non sono stati comunicati a terzi;

VISTA la memoria trasmessa in data 8 settembre 2014 con la quale il ricorrente ha contestato l´eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente posto che l´art. 47 comma 2 del Codice e le stesse "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero" adottate dal Garante in data 26 giugno 2008 (doc. web. 1534086), citate dal resistente, si riferiscono alla figura dei consulenti tecnici e periti che in qualità di ausiliari coadiuvano e assistono l´autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni; ad avviso del ricorrente, invece, il liquidatore nominato dal Tribunale "ha una posizione identica a quello nominato dai soci" i quali "non perdono il governo e la responsabilità della liquidazione" conservando la facoltà di revocare il liquidatore o di rimuovere la stessa causa di scioglimento ripristinando il normale svolgimento dell´attività sociale; pertanto, la nomina del liquidatore di una società di persone da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell´art. 2275 c.c., ha il mero scopo di supplire alla volontà dei soci "per la ipotesi in cui la società, trovandosi, de plano in stato di liquidazione per l´avvenuto scioglimento, o perché deliberato dai soci o perché realizzato per effetto di una delle altre cause previste dalla legge (cfr. art. 2272 cod.civ.) trovi impedimento alla attività liquidatoria nella mancanza dell´organo a ciò abilitato"; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che il prof. Di Carlo avrebbe omesso di comunicare i presunti dati sensibili detenuti in relazione al ricorrente o al de cuius ed i dati relativi ai rapporti ereditari tra il ricorrente ed il defunto XX;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 12 settembre 2014 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito quanto già sostenuto nella memoria trasmessa in data 8 settembre 2014, mentre il resistente, nel ribadire l´eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 47 del Codice, ha dichiarato di aver comunicato al ricorrente, attraverso la relazione sulla liquidazione depositata in Tribunale e ricevuta dal ricorrente in data 30 maggio 2014, tutti i dati che riguardano lo stesso e il defunto XX, ivi compresi i loro rapporti ereditari, non avendo mai trattato, in relazione agli stessi, alcun dato sensibile, secondo la definizione di cui all´art. 4 comma 1 lett. d) del Codice; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, richiesta alla quale il resistente si è opposto chiedendo invece che le spese siano poste a carico del ricorrente;

RILEVATO che il ricorso è ammissibile; l´attività svolta dal resistente in qualità di liquidatore non può essere inquadrata infatti nell´ambito delle funzioni ausiliarie dell´attività giudiziaria (quali quelle svolte dal c.t.u. o dal perito) previste dall´art. 47 comma 2 del Codice; ciò, in quanto il liquidatore nominato dal Tribunale ai sensi dell´art. 2275 c.c. svolge le medesime funzioni del liquidatore nominato direttamente dai soci tanto che l´intervento dell´organo giudiziario ai fini della nomina del liquidatore ha funzione vicaria ed è previsto o in caso di disaccordo tra i soci, oppure, come nel caso di specie, nell´ipotesi in cui accertato lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e per intervenuta morte del socio unico, non esista l´organo che possa provvedere alla nomina dello stesso;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda in esame;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
B
ianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia