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Provvedimento del 27 novembre 2014 [3716339]

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[doc. web n. 3716339]

Provvedimento del 27 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 549 del 27 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 luglio 2014 con il quale XY, dipendente dell´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non avendo ottenuto riscontro alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con specifico riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ha chiesto l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, nonché i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che il ricorrente ha sollevato, per la prima volta nell´atto di ricorso, alcune contestazioni circa la documentazione richiesta dall´Ente a supporto della domanda di flessibilità di orario in entrata per motivi di salute, nonché in ordine alle modalità e i tempi con cui era stata data esecuzione alla richiesta di accesso al fascicolo personale ai sensi della legge n. 241/90, ed infine circa la mancanza all´interno di tale fascicolo di "documentazione ed istanze" che lo riguardano; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 , la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 luglio 2014 con cui la resistente, oltre a fornire le precisazioni in ordine alla citata richiesta di flessibilità di orario di entrata per motivi di salute e in ordine alle modalità ed ai tempi con cui era stata evasa dall´Ente la richiesta di accesso al fascicolo personale, ha anche aggiunto che "non è dato conoscere quali siano le "varie documentazioni ed istanze" solo genericamente asserite mancanti" dal ricorrente;

VISTE le note pervenute in data 20 ottobre e 11 novembre 2014 con le quali il ricorrente, preso atto del riscontro fornito dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sottolineato la mancata disponibilità dell´Ente a discutere della propria situazione lavorativa;

VISTA la nota del 17 novembre 2014 con la quale la resistente, ad integrazione del riscontro già fornito, ha dichiarato che l´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è titolare del trattamento dei dati dei dipendenti che viene svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le finalità connesse alla corretta gestione del rapporto di lavoro; rilevato che la resistente, nel fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, ha fornito anche indicazioni circa le modalità e la logica del trattamento; rilevato che la resistente ha poi sostenuto che l´origine dei dati è anch´essa da ricercarsi nel rapporto di lavoro fra il ricorrente e l´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che "nel fascicolo d´ufficio riguardante ciascun dipendente (…) sono contenuti documenti scaturenti dal suddetto rapporto e provenienti dall´interessato o dal datore di lavoro (quali ad esempio, istanze, disposizioni di servizio, comunicazioni, etc.)"; rilevato, infine, che la resistente ha indicato i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

RILEVATO che nel caso di specie devono essere prese in considerazione esclusivamente le richieste previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in relazione alle quali non è stato fornito riscontro e che sono state ribadite con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito sia pure nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste già oggetto dell´interpello preventivo;

RILEVATO comunque che anche in ordine alle ulteriori contestazioni sollevate dal ricorrente per la prima volta nell´atto di ricorso e non rientranti tra i diritti di cui all´art. 7 la resistente ha fornito comunque esaurienti spiegazioni;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia