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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Progetto Acqua Firenze s.r.l. - 11 dicembre 2014 [3732860]

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[doc. web n. 3732860]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Progetto Acqua Firenze s.r.l. - 11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 593 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione nella quale si lamentava la ricezione di una chiamata telefonica indesiderata di natura promozionale effettuata in data 26 marzo 2011 da Progetto Acqua Firenze s.r.l. P.Iva: 06025420487, con sede in Bagno a Ripoli (Fi), via Alessandro Volta n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Ufficio ha richiesto elementi alla predetta società che, riscontrandoli in data 31 ottobre 2011 e 13 marzo 2012, ha consentito, con la nota 22248 del 6 settembre 2012, di accertare che la citata società ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una comunicazione telefonica a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica fissa della segnalante, in violazione del diritto di opposizione del contraente iscritto al registro pubblico di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 22768/74840 del 13 settembre 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, in relazione all´art. 130, comma 3-bis, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, argomentando le ragioni per le quali sarebbe applicabile al caso di specie l´art. 164-bis, comma 1 del Codice anche in considerazione del fatto che il segnalante "(…) si è iscritto (al registro delle opposizioni) il 1 febbraio 2012 (…)", ha osservato come "(…) può essersi verificato (…) che il –segnalante- abbia ricevuto una telefonata promozionale da altra azienda similare per nome e campo commerciale, riconducendola tuttavia alla ben più nota progetto acqua". Inoltre ha evidenziato come "(…) le Vostre (dell´Ufficio del Garante) richieste di chiarimenti in merito sono del 06.10.2011 e del 13.03.2012, data, la prima, nella quale il –segnalante- non era ancora iscritto al registro delle opposizioni e nelle quali la violazione non si era ancora verificata, essendo a vostro dire la telefonata (di natura promozionale oggetto della contestazione in argomento) del 26.03.2012";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 6 maggio 2013 nel quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha precisato che "(…) l´attività di telemarketing era stata commissionata a una società esterna (Working & Lavoro soc. Coop.), la quale si è impegnata a fornire i nominativi dei clienti da contattare";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si evidenzia un generale travisamento dei fatti posto a base delle argomentazioni difensive. Diversamente da quanto prospettato, la comunicazione telefonica di natura promozionale effettuata dal trasgressore nei confronti del segnalante è avvenuta, così come puntualmente riportato nel verbale di contestazione, in data 26 marzo 2011 (e non in data 26 marzo 2012). In tale data, così come specificato nel verbale di contestazione, il segnalante era già iscritto al registro delle opposizioni, atteso che tale iscrizione era avvenuta il 1° febbraio 2011 (e non il 1° febbraio 2012). Tali oggettive evidenze dimostrano come nel momento dell´effettuazione della chiamata promozionale in argomento, il trasgressore doveva aver provveduto ad effettuare i dovuti riscontri sul registro delle opposizioni, ove, peraltro, sul punto, risulta accertato come la società non fosse neanche iscritta al predetto registro quale operatore di telemarketing. Risulta, inoltre, privo di pregio anche quanto argomentato circa il fatto che "(…) l´attività di telemarketing era stata commissionata a una società esterna (…)", atteso che, sempre per effetto del travisamento dei fatti, si evidenzia come il contratto stipulato tra il trasgressore e la Working & Lavoro soc. Coop. indichi, quale data di stipula, il 30 giugno 2011, ovvero una data successiva a quella in cui è stata effettuata la chiamata promozionale oggetto di contestazione (26 marzo 2011). Quanto esposto, pertanto, non consente di applicare la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, finalizzati all´effettuazione di una comunicazione promozionale al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, iscritto al registro pubblico delle opposizioni di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, che puniscono la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, comma 3-bis, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis e quater deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Progetto Acqua Firenze s.r.l. P.Iva: 06025420487, con sede in Bagno a Ripoli (Fi), via Alessandro Volta n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia