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Provvedimento del 12 febbraio 2015 [3852757]

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[doc. web n. 3852757]

Provvedimento del 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 90 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 novembre 2014 nei confronti di Rewind S.r.l., con il quale XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo all´avvenuta ricezione di comunicazioni telefoniche di carattere promozionale al proprio numero di utenza mobile, di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo nonché dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati; l´interessato ha manifestato altresì la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati personali a fini commerciali ed ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 novembre 2014, con cui Rewind S.r.l, nel rappresentare di operare quale "agente, con contratto di agenzia, di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con lo specifico incarico di commercializzare e promuovere determinati servizi e prodotti esclusivamente a clienti in possesso di partita IVA, così come indicato nell´allegato A del contratto in essere tra le società", ha affermato di "non avere mai contattato, direttamente o indirettamente, l´odierno ricorrente" e di "non possedere alcun dato allo stesso riferibile", aggiungendo che "qualora la società provvedesse a contattare un soggetto, il numero dell´utenza 059/314(…) apparirebbe sul display dell´apparecchio mobile chiamato";

VISTA la nota del 27 novembre 2014 con la quale il ricorrente, nel ribadire di avere ricevuto le telefonate promozionali indicate nel ricorso, ha rilevato di "essere titolare di partita IVA e quindi un potenziale cliente business" e di avere "in essere un contratto con Wind S.p.A." di cui la società resistente ha affermato di operare quale "Agente con contratto di agenzia", nonché di essere responsabile del trattamento dei dati personali; il ricorrente ha quindi ribadito integralmente le istanze formulate con il ricorso ed ha chiesto alla resistente di "ricontrollare l´eventuale presenza dei propri dati personali nei loro archivi (o in quelli di Wind, se opportuno) tenendo conto che potrebbero far parte di elenchi di (potenziali) clienti business, di chiarire chi è il titolare del trattamento e di prendere esplicitamente atto della manifestata opposizione all´utilizzo commerciale dei propri dati";

VISTA la nota del 2 dicembre 2014, con cui Rewind S.r.l., nel sottolineare come il ricorrente "solo con la memoria del 27 novembre 2014 ha dichiarato di essere in possesso di partita Iva", peraltro "senza allegare alcunché" al riguardo, ha ribadito di "non essere in possesso di alcun dato relativo all´interessato e di prendere comunque atto della sua opposizione all´utilizzo di dati personali"; la resistente ha peraltro evidenziato che "in Italia ci sono ben cento aziende che hanno come denominazione (o che contengono nella stessa denominazione) la parola "rewind"", così come si può evincere dalla schermata Cerved che si allega in copia, e che pertanto non è possibile imputare le lamentate telefonate promozionali alla Rewind S.r.l.", soprattutto in mancanza, come nel caso di specie, di indicazioni relative al numero dell´utenza chiamante;

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con cui il ricorrente, prendendo atto che la società resistente ha affermato di non disporre dei suoi dati personali e di avere comunque preso nota della sua opposizione al trattamento per finalità promozionali, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto sottolineandone la tardività e ribadendo la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la società resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un  riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non disporre di dati relativi all´interessato e di avere comunque annotato la manifestata opposizione al trattamento dei suoi dati personali per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Rewind S.r.l. nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Rewind S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia