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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tecno Line S.r.l. - 19 febbraio 2015 [3986422]

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[doc. web n. 3986422]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Tecno Line S.r.l. - 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 98 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, ha contestato, con atto, che qui deve intendersi integralmente riportato, del 10 novembre 2011 (notificato in pari data) nei confronti di Tecno Line S.r.l., con sede in Manerbio (BS), via Solferino n. 31/A, P.I. 02412860989, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice) per l´attivazione di n. 4 schede in capo a due persone effettuata all´insaputa degli interessati;

VISTO che nell´atto di contestazione del 10 novembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "Tecno Line S.r.l." […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima società abbia intestato numerose sim-card a terzi, risultati ignari di tali attribuzione […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta di 2 querele relative a complessive 4 attivazioni di sim card, effettuate dalla "Tecno Line S.r.l." […]. Si provvedeva quindi ad acquisire dal gestore Vodafone N.V. copia dei contrati stipulati e oggetto di querela dal cui esame si evidenziava la mancanza della sottoscrizione";

RILEVATO che dal rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dal predetto Nucleo di Polizia Tributaria ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che Tecno Line S.r.l. non ha prodotto memorie difensive ha rinunciato all´audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto da Tecno Line S.r.l. finalizzato all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei relativi intestatari, deve osservarsi quanto segue:

- le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592), nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, Tecno Line S.r.l. ha trattato dati personali di clienti del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un accordo sottoscritto con la società Wanted Electronics s.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer);

- in tale accordo si precisa, fra l´altro, che Tecno Line S.r.l. "si assume l´obbligo e la responsabilità di identificare gli acquirenti di: Carte Telefoniche, Prepagate, Contratti di Abbonamento e di qualsiasi altro servizio offerto da Vodafone che implichi tale identificazione. Tale identificazione deve essere corretta e immediata e deve essere fatta al momento dell´attivazione del servizio" e deve, fra l´altro, "rendere l´informativa ai clienti Vodafone concernente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed i diritti degli interessati (tale informativa è contenuta nella modulistica predisposta da Vodafone)"; "trattare i dati personali dei Clienti Vodafone contenuti nella modulistica nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente accordo, solo ed esclusivamente per le finalità correlate all´adempimento degli obblighi contrattuali vigenti"; "effettuare la raccolta dei dati personali dei clienti e le operazioni di attivazione e postattivazione in modo riservato, avendo cura che non sia possibile per altri soggetti assistere direttamente alle operazioni riguardanti i dati personali dei Clienti"; "identificare il cliente mediante un documento di riconoscimento prima di effettuare interventi di visualizzazione dell´utenza sul supporto informatico";

- 2 persone hanno disconosciuto la titolarità delle schede telefoniche attivate a loro insaputa con denunce presentate alla Guardia di finanza fra il marzo e il maggio del 2008: in entrambe le denunce si rappresenta che le predette persone non hanno mai richiesto l´attivazione a proprio nome delle utenze oggetto di disconoscimento e non hanno mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce della circostanza che la parte non risulta aver contestato in sede penale le denunce presentate dai 2 querelanti, consegue il fatto che le schede telefoniche oggetto di disconoscimento sono state attivate all´insaputa degli intestatari e quindi contravvenendo a numerose diposizioni contrattuali (ad esempio in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede o servizi aggiuntivi o anche solo la visualizzazione della proprio posizione contrattuale) che legano le operazioni di trattamento dei dati personali svolto da Tecno Line S.r.l. al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione di schede telefoniche in assenza dell´intestatario e senza l´acquisizione di un suo valido documento, Tecno Line S.r.l. ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni contrattuali che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- a ciò si aggiunge che Vodafone, con riferimento alle attivazioni di schede telefoniche oggetto di attività di indagine da parte della Guardia di finanza di Brescia, ha rappresentato che "i rivenditori Autorizzati Vodafone Dealer/Master Dealer sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei clienti Vodafone e nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, il Dealer/Master Dealer nomina "Incaricati" i soggetti che procedono, per conto dello stesso Titolare, alla raccolta, alla registrazione ed alla trasmissione a Vodafone dei dati personali dei propri Clienti";

- da ciò deriva che Tecno Line S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere agli intestatari delle schede telefoniche l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni si ritiene correttamente contestata a Tecno Line S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice;

-  in considerazione del fatto che tutte le attivazioni sono avvenute nell´anno 2008, la predetta contestazione, notificata il 10 novembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 8893/07 r.g.n.r.;

- in considerazione del fatto che le condotte finalizzate all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei 2 intestatari e le correlate violazioni dell´art. 13 del Codice risultano autonome, distinte e indipendenti poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e quindi con trattamenti di dati personali molteplici e diversi, appare correttamente applicato in tale contestazione il cumulo materiale con riferimento ai diversi intestatari delle schede telefoniche.

RILEVATO, quindi, che Tecno Line S.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo articolo 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 4 schede telefoniche all´insaputa di n. 2 intestatari, e quindi senza avere reso agli stessi l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni risultano connotate da elementi specifici dettati dalla circostanza che Tecno Line S.r.l., al fine di attivare indebitamente 4 schede telefoniche, ha violato le disposizioni in tema di di cui all´art. 13 del Codice, contravvenendo altresì a specifiche disposizioni contrattuali oltre che a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che Tecno Line S.r.l. si sia sostanzialmente disinteressata del procedimento sanzionatorio e quindi non abbia comunicato all´Autorità le eventuali misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che Tecno Line S.r.l. non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi delle dichiarazioni reddituali per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila) per le due distinte violazioni di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge  n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Tecno Line S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Manerbio (BS), via Solferino n. 31/A, P.I. 02412860989, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia