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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hayat Khizer - 12 marzo 2015 [3998738]

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[doc. web n. 3998738]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hayat Khizer - 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l´atto di contestazione della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, che qui deve intendersi integralmente riportato, del 5 dicembre 2011 (notificato in pari data) nei confronti del sig. Hayat Khizer, nato in Pakistan (EE), l´8 luglio 1969 e residente in Verolanuova, via Semenza n. 35/A, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "S.K. Multimedia di Hayat Khizer" (di seguito, "S.K. Multimedia"), con sede in Bagnolo Mella (BS), via De Gasperi n. 12, C.F. HYTKZR69L08Z236S, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

VISTO che nell´atto di contestazione del 5 dicembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "S.K. Multimedia di Hayat Khizer" […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima ditta ind.le abbia intestato una sim-card a un soggetto risultato ignaro di tale attribuzione […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta di una querela relativa all´attivazione di una sim card, effettuata dalla "S.K. Multimedia di Hayat Khizer" […]. Si provvedeva quindi ad acquisire dal gestore Vodafone N.V. copia del contratto oggetto di querela ma la stessa non era in grado di esibirlo";

ESAMINATO il rapporto predisposto dal predetto organo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione di cui sopra;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che S.K. Multimedia non ha prodotto memorie difensive e non ha fatto richiesta di essere ascoltato dall´Autorità in relazione alla contestazione sopra richiamata;

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto da S.K. Multimedia finalizzato all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei relativi intestatari, deve osservarsi quanto segue:

-  le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592), nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, S.K. Multimedia ha trattato dati personali del cliente del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un rapporto in essere con la società Wanted Electronics S.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer e che aveva fornito S.K. Multimedia le credenziali per accedere al sistema Vodafone);

- una persona ha disconosciuto la titolarità della scheda telefonica attivata a sua insaputa con denuncia presentata alla Guardia di finanza il 12 marzo del 2008, rappresentando di non aver mai richiesto l´attivazione a proprio nome dell´utenza oggetto di disconoscimento e di non aver mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce del fatto che la difesa non risulta aver contestato in sede penale la denuncia presentata dal querelante, consegue il fatto che la scheda telefonica oggetto di disconoscimento è stata attivata all´insaputa dell´intestatario e quindi contravvenendo a numerose diposizioni contrattuali (ad esempio in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede o servizi aggiuntivi o anche solo la visualizzazione della propria posizione contrattuale) che legano le operazioni di trattamento dei dati personali svolte da S.K. Multimedia al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione di schede telefoniche in assenza dell´intestatario e senza l´acquisizione di un suo valido documento, S.K. Multimedia ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni contrattuali che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- a ciò si aggiunge che Vodafone, con riferimento alle attivazioni di schede telefoniche oggetto di attività di indagine da parte della Guardia di finanza di Brescia, ha rappresentato che "i rivenditori Autorizzati Vodafone Dealer/Master Dealer sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei clienti Vodafone e nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, il Dealer/Master Dealer nomina "Incaricati" i soggetti che procedono, per conto dello stesso Titolare, alla raccolta, alla registrazione ed alla trasmissione a Vodafone dei dati personali dei propri Clienti";

- da ciò deriva che S.K. Multimedia, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere all´intestatario della scheda telefonica l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni si ritiene correttamente contestata a S.K. Multimedia la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice;

- in considerazione del fatto che l´attivazione è avvenuta nell´anno 2007, la predetta contestazione, notificata il 5 dicembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 8893/07 r.g.n.r.;

RILEVATO, quindi, che S.K. Multimedia, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo articolo 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 1 scheda telefonica all´insaputa dell´intestatario, e quindi senza avere reso allo stesso l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione risulta connotata da elementi specifici dettati dalla circostanza che S.K. Multimedia, al fine di attivare indebitamente la scheda telefonica in argomento, ha violato le disposizioni in tema di informativa di cui all´art. 13 del Codice, contravvenendo a specifiche disposizioni contrattuali oltre che a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che S.K. Multimedia si sia sostanzialmente disinteressata del procedimento sanzionatorio e quindi non abbia comunicato all´Autorità le eventuali misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che S.K. Multimedia non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, come emerso dalla interrogazione del registro della Camera di Commercio di Brescia, l´impresa individuale S.K. Multimedia risulta cessata in data 24 marzo 2010, pertanto è stata presa in considerazione la situazione reddituale del sig. Hayat Khizer per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per le violazioni di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Hayat Khizer, nato in Pakistan (EE), l´8 luglio 1969 e residente in Verolanuova, via Semenza n. 35/A, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "S.K. Multimedia di Hayat Khizer", con sede in Bagnolo Mella (BS), via De Gasperi n. 12, C.F. HYTKZR69L08Z236S, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo sig. Hayat Khizer di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia