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Provvedimento del 26 febbraio 2015 [4003194]

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[doc. web n. 4003194]

Provvedimento del 26 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 26 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 28 novembre 2014, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Andrea Garibaldi Pace, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione o, in subordine la sospensione della visibilità dei dati personali che li riguardano relativi ad un´ipoteca legale iscritta in data 11/07/2008 presso la Conservatoria di Palermo e ad un pignoramento immobiliare iscritto in data 22/02/1999 presso la medesima Conservatoria, iscrizioni entrambe oggetto di cancellazione; ciò in  quanto, a parere dei ricorrenti, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per gli stessi nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dall´iscrizione di tali atti ed essendo intervenuta anche la cancellazione della procedura esecutiva e dell´ipoteca a causa dell´integrale pagamento del debito; i ricorrenti hanno chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 dicembre 2014 con cui questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 22 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 dicembre 2014 con la quale Crif S.p.A., nel precisare di avere fornito completo riscontro alle richieste degli interessati già prima della presentazione del ricorso con le note del 7 ottobre 2014 (che risultano peraltro allegate allo stesso ricorso), ha ribadito la piena legittimità del trattamento posto in essere evidenziando che "la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…), si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società resistente, pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, ha confermato che "in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali e in un´ottica di massima collaborazione, ha provveduto, già prima della presentazione del ricorso de qua, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute in relazione ad entrambi i ricorrenti";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo la società resistente comunicato agli interessati, già prima della presentazione del ricorso, di avere provveduto a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia