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Provvedimento del 5 marzo 2015 [4003893]

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[doc. web n. 4003893]

Provvedimento del 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 3 dicembre 2014 nei confronti della Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta, con cui XY, in qualità di erede del defunto padre XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, riferiti agli ultimi dieci anni; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui la resistente, nell´affermare di non poter dare seguito alle richieste della ricorrente, ha dichiarato che "nessun atto riferito al de cuius (…) è stato mai depositato o custodito presso la sede della Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta";

VISTA la nota datata 17 dicembre 2014 con cui la ricorrente ha confutato l´affermazione della controparte evidenziando che "durante tutta la sua vita il proprio padre si è avvalso dei servizi di consulenza della Coldiretti di Caltanissetta"; la stessa, a conforto di tale dichiarazione, ha prodotto in allegato "due fascicoli aziendali del de cuius riferiti al 2008 e 2009, dai quali inequivocabilmente risulta che il signor XY aveva conferito mandato alla resistente a partire dall´1/1/2002"; in particolare, "nel fascicolo del 2009 si legge che  il responsabile del CAA (Centro assistenza agricola) attesta che (…) la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio";

VISTA la nota datata 19 dicembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nell´eccepire il difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento, ha affermato che i documenti richiesti dalla ricorrente "sono contenuti nel fascicolo aziendale (….) detenuto dal Centro Assistenza Agricola Coldiretti s.r.l. in forza di rapporto convenzione con l´Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)" precisando altresì che "le convenzioni che nel tempo hanno disciplinato i rapporti tra il CAA Coldiretti s.r.l. e l´Agea sanciscono espressamente il principio secondo cui il titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti titolari dei fascicoli è l´Agea stessa cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo all´indirizzo privacy@agea.gov.it";

VISTA la nota del 23 dicembre 2014 con cui la ricorrente ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso, evidenziando che il "CAA Coldiretti di Caltanissetta, in quanto parte integrante della Coldiretti di Caltanissetta, ha per espressa disposizione di legge, non la facoltà ma l´obbligo di confermare e comunicare i dati personali del defunto";

VISTA la nota del 16 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha ribadito che "nessun atto del signor XY è mai stato depositato o custodito presso la sede della Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta affermato, solo nel corso del procedimento, di non essere il titolare del trattamento dei dati personali richiesti dalla ricorrente e che "nessun atto riferito al de cuius è mai stato depositato o custodito presso la sede della Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta ";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Federazione Provinciale Coldiretti di Caltanissetta, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA