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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4051075]

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[doc. web n. 4051075]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 dicembre 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Riccardo Rotoli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione o la sospensione della visibilità all´interno del dossier persona che lo riguarda dei dati relativi al fallimento di KW S.r.l. (dichiarato in data 13 gennaio 2005 e chiuso in data 4 luglio 2011), di cui è stato liquidatore dal 25 ottobre 2004 al 13 gennaio 2005; il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità del trattamento di tali dati tenuto conto del fatto che le informazioni pregiudizievoli contenute nel predetto dossier riguardano il fallimento di un soggetto terzo, evento rispetto al quale non sarebbe stata accertata alcuna responsabilità dell´interessato; quest´ultimo ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 febbraio 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 15 gennaio 2015 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando che "le informazioni riguardanti la "KW s.r.l." in cui (…) ha rivestito, oltre alla qualifica di Liquidatore che ha riportato nel ricorso in esame, anche quella di Socio (per la rilevante quota del 98% del capitale sociale) e la carica di Amministratore Unico, nonché i dati concernenti il trasferimento della predetta società in diversa provincia (…) ed il successivo, immediato, evento di fallimento che ha interessato la medesima, ivi compresi i relativi riferimenti temporali" risultino "correttamente riferite alla citata società e, nell´ambito dei prodotti informativi distribuiti da Cerved, riportate in appositi riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese (c.d. "connesse") con cui Lei abbia o abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario, economico o giuridico, secondo gli ordinari criteri seguiti a livello commerciale ed economico"; il titolare del trattamento ha rilevato altresì la pertinenza "della segnalazione del fallimento di una s.r.l. anche con riferimento a cariche e qualifiche di indubbio rilievo ed alla posizione del socio di capitali (…) in considerazione della rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale", eccependo che le richieste di cancellazione avanzate dal ricorrente siano comunque prive di fondamento riguardando un trattamento lecito "avendo per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice"; la resistente, tenendo conto degli "orientamenti emersi nei recenti provvedimenti relativi ad altri analoghi ricorsi" presentati innanzi all´Autorità, ha comunque dichiarato di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, nelle more della redazione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, alla sospensione della visibilità delle "contestate informazioni nell´ambito dei prodotti informativi (…) riferiti" al medesimo;

VISTA la nota del 19 gennaio 2015 con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha comunque contestato quanto affermato dalla resistente in merito alla liceità del trattamento posto in essere, ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento dichiarato di aver disposto, nelle more della redazione del citato codice deontologico, la sospensione delle informazioni pregiudizievoli attinenti la KW S.r.l. nell´ambito dei prodotti informativi relativi al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia