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Provvedimento del 9 aprile 2015 [4061208]

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[doc. web n. 4061208]

Provvedimento del 9 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 15 del 9 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 8 gennaio 2015 nei confronti di Giuseppe Grillo e Casaleggio Associata S.r.l., con cui XY, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti di cui al citato art. 7 del Codice, le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che dopo essersi iscritto al portale del Movimento 5 Stelle e ad altri portali/siti web facenti capo a Beppe Grillo (per ognuno dei quali ha dovuto seguire una procedura specifica per la creazione dell´account necessario ad accedere alle parti riservate ai soli iscritti), sarebbe venuto a conoscenza di essere stato diffidato (senza tuttavia avere mai ricevuto la diffida) con conseguente cancellazione dei suoi dati personali, di cui ne ha sollecitato il ripristino; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 marzo 2015 con cui Casaleggio Associati S.r.l., nel precisare che il proprio compito è "gestire sotto il profilo tecnico ed informativo il blog www.beppegrillo.it, i siti e le applicazioni impiegati dal Sig. Giuseppe, detto Beppe, Grillo nell´attività politica dallo stesso svolta sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle", ha affermato che, "nel medesimo contesto è responsabile del trattamento dei dati personali conferiti dagli utenti dei predetti siti e dagli attivisti del Movimento 5 Stelle"; nella medesima nota la società resistente, anche in nome e per conto di "Beppe Grillo, che è il titolare del trattamento", ha evidenziato come le doglianze del ricorrente abbiano "poco a che fare con l´ambito di competenza dell´Autorità per la protezione dei dati personali" e che alcune delle richieste dallo stesso formulate, come il "ripristino dei dati cancellati, non rappresenta un´iniziativa tecnicamente eseguibile né corrisponde ad un diritto dell´interessato tutelato dal d.lgs. 196/2003; essa è evidentemente finalizzata ad ottenere la riammissione del ricorrente allo svolgimento di quella attività politica da cui è stato escluso (per motivazioni che qui non rilevano) più che a far valere un diritto meritevole di tutela sotto il profilo del Codice Privacy"; la resistente quindi, nel confermare che "nei database dalla stessa gestiti non sono presenti dati di competenza del ricorrente", ha precisato che "i dati a suo tempo trattati e successivamente cancellati sono stati solo quelli forniti dal ricorrente all´atto della propria registrazione al blog o agli altri siti cui ha inteso aderire" e che gli stessi "sono stati in parte diffusi, con il consenso dell´interessato, attraverso il web ad un numero indefinito di destinatari";

RILEVATO che il presente ricorso deve essere preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle diverse istanze dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Giuseppe Grillo, titolare del trattamento, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro a carico di Giuseppe Grillo, titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA