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Provvedimento del 30 aprile 2015 [4135248]

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[doc. web n. 4135248]

Provvedimento del 30 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 30 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 gennaio 2015 nei confronti della Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa, con cui XY, rappresentato e difeso dagli avvocati David e Diego D´Agostini, in qualità di figlio chiamato all´eredità della defunta madre, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), al fine di poter esercitare i propri diritti di legittimario pretermesso dal testamento materno, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nei contratti relativi ai conti correnti o eventuali altri rapporti (depositi a risparmio, deposito titoli, ecc.) intrattenuti anche in cointestazione alla defunta (sia in essere che già estinti al momento del decesso), nelle movimentazioni bancarie, estratti conto e saldi relativi a detti rapporti, nonché nella lettera (menzionata nel testamento) inviata dalla banca alla defunta madre a seguito della ricezione della comunicazione avente ad oggetto "opposizione scritta gestione conto corrente KW"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 febbraio 2015 con cui la banca resistente ha rappresentato che il ricorrente avrebbe già ritirato in data 22 gennaio 2014 la documentazione bancaria riferita ai rapporti intrattenuti dalla defunta madre negli ultimi dieci anni oggetto di un´ istanza datata 10 dicembre 2013 e di aver anche trasmesso in data 23 gennaio 2014 al ricorrente, ed agli altri eredi, la lettera "certificazione saldi" contenente il riepilogo dei rapporti in questione con i relativi saldi; in relazione invece all´istanza di accesso avanzata in data 12 dicembre 2014 la banca ha eccepito di averla riscontrata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), informando il ricorrente in data 31 gennaio 2015 che la documentazione contrattuale unitamente alla movimentazione contabile, estratti conto e saldi relativi ai rapporti in questione è disponibile per il ritiro dietro rimborso delle spese trattandosi di copie di interi atti e documenti bancari ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993); infine, la lettera inviata alla defunta madre cui si fa riferimento nelle richieste oggetto di ricorso non può essere fornita al ricorrente, trattandosi di "corrispondenza riservata coinvolgente dati personali di terzi e non documento contrattuale" ;

VISTA la nota del 16 febbraio 2015 con la quale il ricorrente ha sostenuto di aver avanzato le richieste oggetto di ricorso ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice ribadendo il proprio interesse, in quanto figlio (altresì pretermesso dal testamento materno), a ricostruire il cespite ereditario della defunta madre al fine di valutare se esercitare l´azione di riduzione delle disposizioni testamentarie; rilevato inoltre che il ricorrente ha eccepito che la richiesta del 10 dicembre 2013 richiamata dalla resistente risulta essere stata presentata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario sulla cui effettiva e completa evasione la banca non può fornire prova "considerato che non risulta alcuna firma autografa apposta dal richiedente a titolo di quietanza (…) né tantomeno un elenco specifico degli eventuali documenti consegnati"; in relazione invece all´istanza ai sensi dell´art. 7 avanzata in data 12 dicembre 2014 il ricorrente, nel dichiarare di non aver mai ricevuto la nota del 31 gennaio 2015 richiamata dalla resistente, ha sostenuto che la stessa non avrebbe fornito alcun riscontro alle proprie richieste, che pertanto vengono ribadite;

VISTA la nota del 2 marzo 2015 con la quale la banca  resistente, pur ribadendo le eccezioni già sollevate nella precedente nota, ha allegato un prospetto riassuntivo di tutti i rapporti nominativi e al portatore accesi, intestati o cointestati ed eventualmente estinti dalla defunta madre unitamente alla copia dei contratti reperiti negli archivi documentali della banca; per quanto concerne gli estratti conto e le movimentazione bancarie relative ai rapporti in questione, la banca ha ribadito che tali documenti bancari vanno richiesti ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario; in relazione ai dati contenuti nella lettera oggetto di ricorso, il titolare del trattamento, nel premettere che la missiva "è stata inviata quale riscontro della banca ad un terzo ed alla defunta madre", ha comunque fornito al ricorrente copia della stessa dopo aver oscurato i dati dei terzi ivi menzionati nonché dell´altro destinatario;

VISTA la nota del 3 marzo 2015 con la quale il ricorrente si è dichiarato parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti negli estratti conto e nelle movimentazioni bancarie oggetto di ricorso;

VISTA la nota datata 8 aprile 2015 con la quale la banca  resistente ha richiamato le argomentazioni illustrate nella nota del 2 marzo 2015 confermando le conclusioni ivi espresse;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in  G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento e che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi (secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 5.1 delle Linee guida relative ai trattamenti in ambito bancario sopra citate); rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO, pertanto, che nel caso di specie l´interessato, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, ha diritto di accedere ai dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dalla de cuius con la banca, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti;

RITENUTO, inoltre, che alla luce della documentazione in atti, il riscontro fornito dall´istituto di credito resistente alle richieste dell´interessato risulta incompleto in quanto, per espressa dichiarazione del titolare del trattamento, non sono stati forniti gli estratti conto e le movimentazioni bancarie relativi ai rapporti intrattenuti dalla defunta madre con la banca; ritenuto quindi, per l´effetto, di dover ordinare alla Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa di comunicare all´interessato, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi, i dati sopra indicati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati bancari già comunicati, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa di comunicare al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati contenuti negli estratti conto e nelle movimentazioni bancarie relativi ai rapporti intrattenuti dalla defunta madre con la banca, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi;

b) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico della Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere alla Cassa Rurale di Caldonazzo Società Cooperativa, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia