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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Andrea Angeloni - 19 febbraio 2015 [4174240]

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[doc. web n. 4174240]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Andrea Angeloni - 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 99 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 9 luglio 2010 con la quale si lamentava l´invio, da parte dell´Impresa Individuale Sono Elettronica di Angeloni Andrea P.Iva 01105910457, con sede in Massa, via degli Oliveti n. 110, di missiva di natura promozionale, il Dipartimento realtà economiche e produttive inviava una richiesta di informazioni datata 3 aprile 2012, con la quale si invitava la predetta Impresa Individuale a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 14084/69965 del 29 maggio 2012, con la quale si rinnovava all´Impresa Individuale l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 4 giugno 2012 mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo, l´Impresa Individuale ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessaria una specifica attività di controllo appositamente delegata al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, volta ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 27037/69965 del 30 ottobre 2012 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´Impresa Individuale Sono Elettronica di Angeloni Andrea la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il trasgressore ha dichiarato che "(…) la mancata risposta alle missive inoltrate (…) non è da imputarsi alla mia deliberata volontà (…) ma a difetto di cognizione delle predette missive", atteso che "Le stesse risultano essere state ricevute da persone da me non autorizzate al ritiro della corrispondenza che hanno omesso di farmene consegna e darmene cognizione";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 giugno 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il trasgressore, ribadendo quanto argomentato nella memoria difensiva, ha evidenziato come "(…) nel periodo di invio delle citate missive, ero impegnato in una attività particolarmente onerosa (…) che mi ha portato ad essere assai spesso lontano dalla sede societaria";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Nessuna delle argomentazioni avanzate dal trasgressore sostanzia alcuno degli elementi costitutivi di cui alla disciplina prevista dall´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina, infatti, non è applicabile al caso di specie, poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO che l´Impresa Individuale Sono Elettronica di Angeloni Andrea ha omesso di fornire le informazioni richieste dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 deve essere determinato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.a Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Andrea Angeloni C.F.: NLG NDR 75R23 L833Q, nato a Viareggio (Lu), il 23 ottobre 1975, quale titolare dell´Impresa Individuale Sono Elettronica di Angeloni Andrea P.Iva 01105910457, con sede in Massa, via degli Oliveti n. 110, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Impresa di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia