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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di a Tex97 s.r.l. - 28 maggio 2015 [4200355]

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[doc. web n. 4200355]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di a Tex97 s.r.l. - 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 3027/78073 del 7 febbraio 2012), ha svolto un´attività di controllo formalizzata nei cui ai verbali di operazioni compiute del 10 e 11 luglio 2012 nei confronti di Tex97 s.r.l. P.Iva: 08401190015, con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12 (in liquidazione all´epoca dell´attività di controllo), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dalla quale, unitamente a quanto comunicato con nota pervenuta il 31 agosto 2012 a scioglimento delle riserve formulate in quella sede, è stato accertato che Tex97 s.r.l. ha conservato, almeno a far data dall´anno 2005, i dati di traffico telefonico dei propri clienti per un periodo superiore a ventiquattro mesi, in violazione di quanto previsto dall´art. 132, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 83 del 22 ottobre 2012 con cui è stata contestata alla società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162-bis del Codice in relazione all´art. 132, comma 1, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO della nota datata 13 maggio 2013 con la quale il curatore fallimentare di Tex97s.r.l. ha chiesto "(…) di sospendere eventuali azioni e di rimandare la verifica circa il trattamento dei dati di traffico personali della società fallita, a successivo accertamento presso la People &Comunication srl in quanto l´attività aziendale è stata proseguita, sin dalla data della declaratoria fallimentare (sentenza del Tribunale di Torino del 23 luglio 2012), della People & Comunication srl in forza d´accordo transattivo sottoscritto con la curatela per la proroga dell´affitto d´azienda fino al perfezionamento dell´operazione di cessione competitiva dell´azienda";

RITENUTO che quanto rappresentato nella citata nota del 13 maggio 2013 circa la richiesta "(…) di sospendere eventuali azioni e di rimandare la verifica circa il trattamento dei dati di traffico personali della società fallita (…)" non possa produrre quanto richiesto, atteso che le vicende prospettate non producono effetti sul procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 162-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 132, commi 1 e 1-bis, con una sanzione da diecimila a cinquantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso e in particolare, dello stato di insolvenza della società, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Tex97 s.r.l. P.Iva: 08401190015, con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 12 (sottoposta a procedura concorsuale dalla data del 23 luglio 2012), in persona curatore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia