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Provvedimento del 13 maggio 2015 [4200523]

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[doc. web n. 4200523]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 299 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 febbraio 2015 nei confronti di Andes Navi S.r.l. con cui XY, lamentando l´avvenuta ricezione sulla propria casella di posta elettronica di una comunicazione promozionale indesiderata, ha reiterato le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, opponendosi infine al loro ulteriore trattamento per finalità commerciali; il  ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 febbraio 2015 con cui la resistente, nel rappresentare di aver provveduto ad inviare all´interessato la nota di riscontro alle richieste del medesimo già a seguito del previo interpello, salvo poi rilevare che, a causa di un disguido tecnico, "molte mail sia in ingresso che in uscita, sono andate perse o bloccate", ha dichiarato di aver provveduto "alla sospensione di qualsiasi invio o comunicazione nei confronti del ricorrente oltre che alla immediata cancellazione di ogni e qualsiasi dato" esistente nei propri database;

VISTA la nota del 5 maggio 2015 con cui il ricorrente, nel manifestare le proprie perplessità in ordine a quanto dichiarato dalla controparte sulle difficoltà tecniche occorse in occasione dell´invio del riscontro alle istanze contenute nell´interpello preventivo trasmesso dal medesimo, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro nel corso del procedimento attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la cancellazione dei dati personali del ricorrente dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Andes Navi S.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Andes Navi S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia