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Ordinanza di ingiunzione - 19 febbraio 2015 [4201091]

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[doc. web n. 4201091]

Ordinanza di ingiunzione - 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 100 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo operativo del Gruppo di Bergamo della Guardia di finanza, nell´ambito di un´attività di verifica fiscale iniziata in data 16 marzo 2012 ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 600, ha accertato che l´impresa individuale HH P.Iva: XX, con sede in Bergamo, via WW in persona del titolare sig. XY C.Fsc.: XX, nato a Trescore Balneario (Bg) il 18 aprile 1970, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 3 telecamere e uno schermo per visionare le immagini riprese, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 422 dell´11 aprile 2012 con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 8 giugno 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´impresa dichiarando, tra l´altro, di ignorare l´esistenza dell´obbligo di rendere l´informativa agli interessati previsto dall´art. 13 del Codice, ha chiesto di essere ammessa al pagamento rateale del minimo edittale previsto dall´art. 161 del Codice;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 11 marzo 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il trasgressore, nel ribadire le argomentazioni degli scritti difensivi, ha evidenziato come l´impianto di videosorveglianza consentisse "(…) la sola visualizzazione di immagini attraverso un monitor (…)", senza che tali immagini venissero registrate;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. La semplice asserzione di ignorare l´esistenza dell´obbligo di rendere l´informativa agli interessati previsto dall´art. 13 del Codice, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Si rileva, poi, come la registrazione e/o la conservazione delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale;

RILEVATO, pertanto, che l´impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. XY C.Fsc.: XX, nato a Trescore Balneario (Bg) il 18 aprile 1970 nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale HH P.Iva: XX, con sede in Bergamo, via WW, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, frazionandola in 10 rate mensili dell´importo di euro 240,00 (duecentoquaranta) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4201091
Data
19/02/15

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca