g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 maggio 2015 [4205750]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4205750]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 308 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 febbraio 2015 nei confronti degli avvocati Luca Leone e Paola Conio con il quale XY nel contestare l´utilizzo dei dati riferiti al libretto di risparmio postale n.***sul quale i citati professionisti avevano azionato un pignoramento presso terzi a seguito dell´avvio dell´azione esecutiva nei confronti della madre della ricorrente con la quale il suddetto libretto di risparmio postale era cointestato; rilevato che la ricorrente ha chiesto in particolare di conoscere l´origine dei dati stessi ed in particolare "da quale fonte è scaturita la conoscenza del deposito sul libretto postale e relativo importo", nonché le finalità del trattamento; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 10 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 20 e del 25 febbraio 2015 con le quali i resistenti hanno in primo luogo sostenuto di aver già fornito riscontro alle richieste della ricorrente con raccomandata del 1° dicembre 2014 dello Studio Legale Leone; inoltre, gli stessi, nel ricostruire la vicenda alla base del ricorso, hanno sostenuto che nell´ambito dell´azione esecutiva avviata nell´interesse dei propri clienti nei confronti della madre della ricorrente hanno sottoposto a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c., tutte le somme depositate sul libretto di risparmio postale in questione sino alla concorrenza di euro 107.703,35; tuttavia, essendo emerso in sede di dichiarazione del terzo pignorato (Poste Italiane S.p.A.) ai sensi dell´art. 547 c.p.c. che la madre della ricorrente, debitrice esecutata, era cointestataria insieme alle figlie (e quindi insieme alla ricorrente) del libretto di risparmio in questione su cui risultavano depositati euro 106.005,97, il Giudice dell´Esecuzione, con ordinanza del 9 gennaio 2014, ha assegnato al creditore procedente la somma di euro 35.335,32 di proprietà della debitrice pari ad un terzo delle somme depositate svincolando le somme di esclusiva titolarità delle figlie; conseguentemente, i resistenti hanno ribadito che la ricorrente non è mai stata destinataria dell´azione esecutiva promossa dai resistenti i quali si sono limitati ad azionare il pignoramento presso terzi sino alla concorrenza della somma garantita dalla madre della stessa sul libretto di risparmio postale in questione e di aver appreso della cointestazione del citato rapporto fra la debitrice e le figlie solo incidentalmente a seguito della dichiarazione resa da Poste Italiane S.p.A. nell´ambito della procedura esecutiva; i resistenti hanno infine ribadito di ritenere totalmente infondate le richieste della ricorrente posto che ai sensi dell´art. 24 del Codice il trattamento dei dati nell´esercizio del diritto di difesa prescinde dal consenso dell´interessato;

VISTE le note del 27 febbraio e del 6 marzo 2015 con le quali la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro della controparte ed ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 2 marzo 2015 presso la sede dell´Autorità nel corso della quale i resistenti hanno ribadito di aver avviato l´azione esecutiva esclusivamente nei confronti della madre della ricorrente confermando quanto già chiarito con le precedenti note difensive;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo i resistenti fornito un adeguato riscontro in merito, integrando quanto già peraltro comunicato alla ricorrente con la nota del 1° dicembre 2014;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti  le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia