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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bagnoregio - 7 maggio 2015 [4207875]

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[doc. web n. 4207875]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bagnoregio - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 273 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 5 dicembre 2012, prot. n. 30806/83961, con cui veniva lamentata la pubblicazione, sul sito web del Comune di Bagnoregio, di delibere della giunta comunale contenenti dati personali riferiti alla segnalante

VISTO il verbale di contestazione del 21 maggio 2013 n. 12756/ di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Bagnoregio (VT), con sede in Bagnoregio (VT), piazza Sant´Agostino n. 21 (C.F. 00094410560), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver pubblicato sul sito web istituzionale talune deliberazioni riguardanti un contenzioso tra la segnalante ed il Comune, rimaste liberamente consultabili sul web oltre il termine di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267, in assenza, pertanto, di idonei presupposti legislativi;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la pubblicazione dei dati è stata effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art. 19, comma 3 del Codice, determinando un trattamento illecito;

RILEVATO che il Comune di Bagnoregio (VT) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione di dati personali in assenza di idonei presupposti legislativi, in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Bagnoregio (VT), con sede in Bagnoregio (VT), piazza San. Agostino n. 21 (C.F. 00094410560), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia