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Provvedimento del 4 giugno 2015 [4208390]

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[doc. web n. 4208390]

Provvedimento del 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 341 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 marzo 2015 nei confronti dell´Università degli Studi di Genova-Dipartimento di Economia con cui XY, dipendente in servizio presso il citato Dipartimento con funzioni di Responsabile di Unità di Supporto alla Ricerca dal novembre 2014, ribadendo le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice), ha chiesto di accedere ai dati che la riguardano contenuti nei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre e del 18 dicembre 2014 opponendosi altresì alla diffusione ritenuta illecita di tali dati attraverso la pubblicazione dei verbali in questione nel portale Aula Web dell´Ateneo; la ricorrente ha chiesto altresì di accedere ai propri dati personali riportati nella Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale-SUA Rd del Dipartimento di Economia opponendosi al relativo trattamento ed alla diffusione degli stessi in quanto eccedente in relazione alla finalità del documento volto a fornire all´Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca- ANVUR le informazioni necessarie per la valutazione dei soggetti della ricerca dipartimentale della quale la ricorrente non fa parte rientrando invece nel personale tecnico amministrativo; la ricorrente ha inoltre precisato che l´inserimento dei dati personali che la riguardano (riportati peraltro in un campo a compilazione libera contenente informazioni descrittive sulla struttura dipartimentale) non sarebbe prevista da alcuna norma di legge o regolamento e neppure dalle linee guida che regolamentano il procedimento di compilazione di detta SUA-Rd previsto dal D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 ("Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"); rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie del 23 marzo , 24 aprile, 6 maggio e 11 maggio 2015 con le quali la ricorrente ha ribadito le considerazioni già svolte nell´atto di ricorso insistendo sulle  richieste alle quali la controparte non avrebbe fornito riscontro; inoltre, l´interessata ha fornito informazioni in ordine all´esito a lei  favorevole del ricorso alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale si è rivolta in seguito al diniego dell´accesso ai verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre e 18 dicembre 2014 precisando di non aver ancora ottenuto copia cartacea degli stessi;

VISTA la nota del 29 aprile 2015 con la quale la resistente ha precisato che il verbale del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre non contiene alcun dato della ricorrente mentre quello del 18 dicembre 2014 ne menziona il nominativo nella parte delle "Comunicazioni" "poiché (…) nella prima seduta utile dopo la formale nomina della dott.ssa XY a Responsabile dell´Unità per il Supporto alla Ricerca avvenuta con DD.G. 1498 del 21/11/2014 il Direttore del Dipartimento (…), tra l´altro Responsabile del Trattamento dei dati personali del Dipartimento, ha ritenuto opportuno, oltre che doveroso, informare il collegio dell´avvenuta nomina" – come  di consueto in occasione di  decreti di nomina dei dipendenti del Dipartimento investiti di incarichi di responsabilità-, assolvendo con ciò "ad un obbligo di legge discendente dalle norme sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione che impongono (vedi art. 18 del d. lgs. 33/2013) "la pubblicazione dell´elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l´indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico"; inoltre, la resistente ha sostenuto che i verbali del Consiglio di Dipartimento sono archiviati oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico sul portale Aula Web in ossequio al principio di trasparenza e all´obbligo di pubblicità legale di cui al già citato d. lgs. n. 33/2013 precisand0 che tali verbali non sono oggetto di diffusione poiché ad essi possono accedere mediante apposita procedura di accreditamento soltanto i membri dell´organo collegiale (di cui peraltro non fa parte la ricorrente);

VISTE le note del 28 e del 29 maggio 2015 con le quali la resistente ha trasmesso le copie conformi agli originali dei richiesti verbali già spedite alla ricorrente mediante raccomandata A.R. del 14 maggio 2015; in relazione, invece, all´inserimento del nominativo della stessa  nella scheda SUA-Rd del Dipartimento di Economia, la resistente ha sostenuto di aver immediatamente rimosso detto nominativo dalla versione  trasmessa all´ANVUR (come risulta dallo stralcio della scheda inviato a riprova della modifica apportata) precisando altresì che "della scheda, nonché del nominativo della Dott.ssa XY, non sarebbe stata data diffusione alcuna in quanto la scheda in questione inerisce i dati della ricerca di Dipartimento e viene trasmessa all´ANVUR, così come previsto dalla normativa in materia";

RITENUTO che in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali della ricorrente contenuti nei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre e del 18 dicembre 2014 e nella Scheda SUA-Rd del Dipartimento di Economia, nonché in ordine all´opposizione al trattamento ed alla diffusione dei dati contenuti in detta scheda deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente provvedendo a trasmettere alla stessa copia conforme all´originale dei verbali in questione e a cancellare dalla citata Scheda SUA-Rd il nominativo della ricorrente come risulta dall´estratto della scheda contenente tale modifica;

RITENUTO invece di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento ed alla diffusione dei dati della ricorrente attraverso la pubblicazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre e 18 dicembre 2014 sul portale Aula Web dell´Università degli Studi di Genova; infatti, con riferimento al verbale del 27 novembre 2014, la resistente ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che lo stesso "non contiene alcuna menzione della ricorrente"; in relazione al verbale del 18 dicembre 2014, dagli elementi emersi nel corso dell´istruttoria risulta che il trattamento dei dati della ricorrente è avvenuto in modo non illecito, ciò, in quanto lo stesso non necessita del consenso dell´interessata perché effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell´art. 18 del Codice ed è stato oggetto di comunicazione e non di diffusione ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. m), del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti  le spese sostenute per il procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento ed alla diffusione dei dati della ricorrente attraverso la pubblicazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre e 18 dicembre 2014 sul portale Aula Web dell´Università degli Studi di Genova;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia