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Provvedimento dell'11 giugno 2015 [4215474]

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[doc. web n. 4215474]

Provvedimento dell´11 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 353 dell´11 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 marzo 2015 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Tania Busetto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nel contratto di conto corrente n.**** con annessa apertura di credito, in eventuali contratti o convenzioni successive, nonché negli estratti conto per tutta la durata del rapporto; il ricorrente si è dichiarato disponibile ad ottenere la comunicazione dei dati richiesti anche per via telematica;  rilevato che lo stesso ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 31 marzo 2015 con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell´eccepire che le richieste avanzate dal ricorrente sono state riscontrate ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), ha rappresentato di aver già  comunicato allo stesso che la documentazione richiesta era disponibile presso la filiale di (…) e sarebbe stata consegnata previo pagamento delle spese di riproduzione; vista la successiva nota del 5 giugno 2015 con la quale la resistente, nel ribadire la propria posizione, si è dichiarata disponibile a fornire al ricorrente la documentazione richiesta a fronte del pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente richiesta;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del  Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato, eventualmente dietro richiesta,  anche mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, infatti che in tale ipotesi le modalità previste dal 4° comma del citato art. 10, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione sia particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in una istanza di accesso a documenti;

RILEVATO peraltro, che dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento, risulta che i dati richiesti sarebbero disponibili presso l´agenzia indicata dalla banca resistente, il rilascio dei quali risulterebbe tuttavia subordinato alla corresponsione delle spese di riproduzione;

RILEVATO che nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo, la comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito ad altri fini, dal Testo Unico in materia bancaria (d.lgs. n. 385 del 1993) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice e previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, i dati personali contenuti nei documenti indicati da quest´ultimo nell´interpello preventivo e nell´atto di ricorso, entro il termine di trenta  giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´istituto di credito resistente di comunicare al ricorrente i dati personali contenuti nei documenti indicati da quest´ultimo nell´interpello preventivo e nell´atto di ricorso, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia