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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4226511]

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[doc. web n. 4226511]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 26 marzo 2015 nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A. con cui XY, reiterando le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nelle certificazioni relative ai corrispettivi dallo stesso percepiti "nel periodo 2004/2005" nel corso del quale ha svolto, nell´interesse della resistente, attività di promotore finanziario; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 aprile 2015 con cui il titolare del trattamento ha rappresentato che, rispetto ai dati richiesti dall´interessato, sarebbero decorsi i termini di conservazione obbligatoria della relativa documentazione, in base alla disciplina contenuta negli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, contenente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e 57 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 contenente "Istituzione e disciplina dell´imposta sul valore aggiunto"; la resistente ha inoltre dichiarato che "da ulteriori verifiche è anche emerso che nel "partitario contabile" (…) non risultano liquidazioni avvenute negli anni 2004 – 2005 ma solamente l´incasso di un ricorso vinto nel 2004; ne consegue l´impossibilità di fornire la documentazione richiesta dal ricorrente";

VISTA la nota del 16 aprile 2015 con cui il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto, ribadendo le proprie istanze e chiedendo di ottenere "la conferma della esistenza delle certificazioni dei corrispettivi per gli anni 2004 e 2005 ovvero l´attestazione in forma negativa, ex art. 7 del Codice della Privacy, della mancata esistenza negli archivi di Banca Mediolanum, compreso il partitario contabile e/o qualsiasi altro tipo di archivio in cui possano essere detenuti i richiesti dati;

VISTA la nota del 28 maggio 2015 con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha confermato che, "dalle verifiche effettuate, non sono risultati corrispettivi (…) erogati relativamente agli anni 2004-2005" e che "di conseguenza, nessuna certificazione di corrispettivi risulta essere stata prodotta";

RILEVATO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere i dati richiesti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500 di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Mediolanum S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico di Banca Mediolanum S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia