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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Parma - 25 giugno 2015 [4242968]

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[doc. web n. 4242968]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Parma - 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n.  del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 21 maggio 2013 n. 12844/81273 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Parma, con sede in Parma, strada della Repubblica 1 (C.F. 00162210348), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver pubblicato sul sito web istituzionale, la determina dirigenziale del 9 febbraio 2012 (prot. gen. 23196-III/140) contenente dati personali riferiti ai partecipanti al concorso per il reclutamento di un Comandante dirigente di Polizia locale e, con riferimento ai candidati non ammessi, erano indicate le ragioni della mancata ammissione alla procedura concorsuale, causando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti legislativi;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la pubblicazione dei dati sul sito web ha determinato un´illecita diffusione dei dati personali degli interessati, essendo stata effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art.19, comma 3 del Codice, e che non possa trovare applicazione l´esimente dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che, nel caso di specie, non ne ricorrono gli elementi costitutivi;

RILEVATO che il Comune di Parma ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali in assenza dei presupposti previsti dall´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Parma, con sede in Parma, strada della Repubblica 1 (C.F. 00162210348), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia