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Newsletter del 28 settembre 2015 - Money transfer, record di sanzioni privacy - Skype: il datore lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti

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Money transfer, record di sanzioni privacy
Bilancio dell´attività ispettiva del primo semestre 2015. Per il secondo semestre previsti controlli su banche, Caf, software house, carte di fedeltà

 

153 ispezioni, 1.730 mila euro di sanzioni già riscossi dall´erario, 20 segnalazioni all´autorità giudiziaria, avviati procedimenti sanzionatori relativamente a circa 1.500 violazioni. Questo in sintesi il bilancio dell´attività ispettiva del Garante privacy  nei primi sei mesi del 2015.

Gli accertamenti, svolti anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza - Nucleo speciale privacy,  hanno riguardato il marketing telefonico svolto dai call center operanti all´estero; il mobile payment; la geolocalizzazione dei dipendenti; gli istituti bancari; le reti tlc e Internet; il trasferimento di dati verso Paesi extra Ue; le strutture alberghiere; le aziende sanitarie (in particolare per quanto riguarda la sanità elettronica); le centrali rischi. Il quadro che ne emerge mostra diffuse illiceità nel trattamento dei dati delle persone; una ancora insufficiente informazione agli utenti sull´uso dei dati personali da parte di Pa e aziende (110 violazioni riscontrate); violazioni relative a banche dati, pubbliche e private; mancata adozione delle misure di sicurezza; tempi eccessivi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico.

Numerosi anche i procedimenti sanzionatori per omessa notificazione al Garante con riferimento a trattamenti di particolare delicatezza e le sanzioni  per non aver risposto alle richieste di informazione e documentazione del Garante. In questo semestre un particolare rilievo hanno avuto le 1.172 sanzioni contestate dalla Guardia di finanza nell´ambito di una complessa indagine antiriciclaggio che ha visto coinvolte alcune società operanti nel settore del trasferimento di denaro (money  transfer). Dagli accertamenti è emerso che tali società avevano utilizzato illecitamente i dati di centinaia di persone o clienti ignari per frazionare fittiziamente il trasferimento all´estero di ingenti somme di denaro ed  eludere così i limiti che impongono agli operatori la segnalazione di transazioni al di sopra di certe soglie.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni penali, le  segnalazioni inviate alla magistratura hanno riguardato soprattutto casi di mancata adozione delle  misure minime di sicurezza e violazioni dello Statuto dei lavoratori.

Nel mese di luglio il Garante ha varato il piano ispettivo per il secondo semestre 2015 che prevede non solo la prosecuzione dei controlli già avviati, ma anche l´individuazione di nuovi ambiti di intervento. Le verifiche  del Garante si accentreranno sui trattamenti di dati svolti in relazione alla fidelizzazione della clientela (carte fedeltà, pay back);  sull´attività dei Caf legata alla trasmissione on line del 730 precompilato; sul marketing telefonico;  sulla implementazione delle misure per la tracciabilità delle operazioni bancarie.  Particolare attenzione, dopo il caso Hacking Team, verrà posta ai trattamenti di dati effettuati da software house che forniscono servizi di supporto all´attività della polizia giudiziaria e alla magistratura.

L´attività ispettiva riguarderà,  inoltre, come di passi, le istruttorie riguardanti le segnalazioni, i reclami e i ricorsi dei cittadini;  la verifica dell´obbligo di notificazione; il rispetto delle norme sull´informativa e il consenso; l´adozione delle misure di sicurezza a protezione dei dati sensibili trattati da soggetti pubblici e privati e verrà svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza.

 



Skype: il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti

 

Il datore di lavoro non può  spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell´ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.

Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell´accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l´illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.

A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell´autorità giudiziaria.

Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l´installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall´azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione. Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall´ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro. Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy. Principi questi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l´esercizio  del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a  terzi.       

 



Trasporto locale: biglietto via sms, più tutele per gli utenti
In consultazione pubblica il provvedimento del Garante

 

Maggiori tutele e più sicurezza per chi acquista via sms il biglietto dell´autobus o paga il parcheggio, usa i servizi di carsharing o bikesharing, accede ai varchi delle zone a traffico limitato attraverso il ricorso al credito telefonico o ad altri strumenti di pagamento (es. carta di credito). Regole chiare per gli operatori telefonici, i fornitori di servizi per la mobilità e il trasporto (ad es. aziende di trasporto locale) e per gli "aggregatori" che forniscono la piattaforma tecnologica per la distribuzione e il pagamento dei ticket digitali anche per più aziende. Con un provvedimento a carattere generale il Garante privacy ha definito un quadro di misure dirette a tutti i soggetti coinvolti nel processo del mobile ticketing via sms, anche attraverso app dedicate, per garantire il corretto utilizzo delle informazioni personali degli utenti che si avvalgono  di questi servizi.

Gli operatori e le società che offrono servizi per la mobilità e il trasporto dovranno informare chiaramente gli utenti specificando quali dati personali utilizzano e per quali scopi. L´informativa dovrà essere consultabile in forma sintetica sullo smartphone dell´utente. Una versione integrale dovrà essere pubblicata sul sito di chi offre i servizi e affissa sui mezzi di trasporto, alle fermate o nelle biglietterie.

Per poter utilizzare i dati personali a fini di marketing, profilazione o comunicazione a terzi sarà necessario il consenso dell´utente.

Gli accessi ai diversi data base in cui sono conservati i dati degli utenti dovranno essere tracciati  tramite appositi file di log, che contengano almeno l´indicazione dell´incaricato che ha effettuato l´accesso, la data e l´ora dell´operazione. Nel caso dell´aggregatore, la piattaforma dovrà mantenere logicamente separate le porzioni di database dedicate a ciascuna azienda di trasporto.

I dati trattati nell´ambito del mobile ticketing via sms dovranno essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità connesse al trattamento, che non può superare i sei mesi. I dati possono essere conservati, se necessario,  per periodi più ampi previsti da specifiche disposizioni normative e per il perseguimento di altre finalità (ad es. gestione del contenzioso, motivi di giustizia)

Il provvedimento generale del Garante, prima della sua adozione definitiva, sarà sottoposto a consultazione pubblica. Entro 120 giorni dalla pubblicazione dell´avviso di consultazione in Gazzetta ufficiale, i soggetti coinvolti nelle operazioni di mobile ticketing potranno far pervenire le loro osservazioni all´Autorità, per posta o via mail all´indirizzo  consultazionemt@gpdp.it.

 

 

 

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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