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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4337157]

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[doc. web n. 4337157]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 400 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 marzo 2015 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di Finegil S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Gazzetta di Reggio", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio  on line del predetto giornale (consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito) di alcuni articoli risalenti ai mesi di aprile e novembre 2009, nonché aprile 2011 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda di cronaca, ha chiesto la "rimozione" di tali articoli ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine di imprenditore dalla presenza in rete di notizie, peraltro ormai risalenti nel tempo, afferenti ad una "vicenda territoriale particolarmente circoscritta che non ha suscitato particolare interesse nell´opinione pubblica, tanto che non sono stati pubblicati ulteriori articoli riguardanti la medesima vicenda da parte della medesima testata giornalistica"; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note dell´8 aprile e del 22 giugno  2015, con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato che, "in conformità con le pronunce dell´Autorità e al fine specifico di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero (…)", ha provveduto  "a disabilitare l´accesso agli articoli in questione mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; la resistente ha tuttavia evidenziato che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento, sia pure nel corso del procedimento, provveduto ad adottare le misure tecniche idonee ad interdire l´indicizzazione degli articoli oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Finegil S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Finegil S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia