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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4337321]

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[doc. web n. 4337321]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 401 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 marzo 2015 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Di Somma, nei confronti di Le Scienze S.p.A., in qualità di editore del periodico "Le Scienze", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on- line del citato periodico di un articolo del YY recante il titolo "XX" (in calce al quale, in data ZZ, è stato "postato" un commento contenente dati personali che la riguardano da un utente anonimo), ha chiesto l´adozione di tutte le misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso attraverso i motori di ricerca esterni al sito dell´editore; la ricorrente ha, in particolare, eccepito come il commento in questione, che riporta un´interrogazione parlamentare del YY riguardante i contratti di consulenza – tra cui quello della stessa ricorrente - stipulati da una società partecipata dell´A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana), associando il proprio nominativo ad una vicenda del 2009 alla quale la stessa è "completamente estranea sotto il profilo penale, civile e amministrativo, lede la sua sfera privata e professionale, procurandole un pregiudizio morale e lavorativo";  la ricorrente ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 13 aprile 2015 con la quale Le Scienze S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha dichiarato che, "in conformità con le pronunce dell´Autorità e al fine specifico di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero (…)", ha provveduto  "a disabilitare l´accesso all´articolo in questione mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; la resistente ha altresì precisato che "il commento al blog, indicato dalla ricorrente, non sarà anch´esso visibile, in ragione della deindicizzazione dell´articolo in questione nella sua interezza";

VISTE le note del 13 e 20 aprile 2015 con le quali la ricorrente, nel prendere atto "dell´intervenuta devisualizzazione", ne ha sottolineato la tardività ed ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, provvedendo ad adottare le misure idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo oggetto del ricorso tramite i comuni motori di ricerca;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Le Scienze S.p.A. nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro, a carico di Le Scienze S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente, compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia