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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4346309]

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[doc. web n. 4346309]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 402 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 27 marzo 2015 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con cui XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Simonetta Verlingieri, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), hanno chiesto, con riguardo ad un rapporto di conto corrente e ad un contratto di deposito titoli sottoscritti dai medesimi, di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che li riguardano relativi ai predetti rapporti e contenuti nei corrispondenti documenti contabili; gli interessati hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 22 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note dell´8 aprile  e del 6 maggio 2015 con cui l´istituto di credito resistente ha comunicato i dati riferiti ai rapporti indicati nell´atto di ricorso e dal medesimo detenuti, trasmettendo altresì la documentazione relativa al conto titoli reperita presso gli archivi informatici, "pur essendo trascorso il termine decennale previsto per la conservazione" della stessa, nonché, con riguardo al rapporto di conto corrente, copia degli estratti "regolarmente inviati ai clienti dal 31.3.2005 al 31.3.2015";

VISTA la nota del 22 maggio 2015 con cui i ricorrenti, nel prendere atto della documentazione trasmessa dal titolare del trattamento, hanno comunque eccepito l´incompletezza del riscontro fornito in quanto carente di "ogni documento rappresentativo dei dati contabili riferibili a ciascun titolo compravenduto dai correntisti (…) vale a dire i "fissati bollati" e gli ordini di acquisto", così come parziale sarebbe anche "la produzione degli estratti di conto corrente, limitata al periodo 31/03/2005-31/12/2012, laddove il rapporto risulta ancora in essere, oltre che antecedente al 31/03/2005", tenuto conto che "per stessa ammissione della banca, i dati anteriori al decennio sono custoditi nell´archivio informatico";

VISTE le note del 5 e del 23 giugno 2015 con cui Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha comunicato di aver trasmesso ai ricorrenti,  tramite la filiale di Telese Terme, copia dell´ulteriore documentazione rinvenuta, dichiarando altresì di non disporre di dati ulteriori riguardanti i rapporti bancari intrattenuti con i medesimi;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A , la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia