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Provvedimento dell'8 luglio 2015 [4349370]

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[doc. web n. 4349370]

Provvedimento dell´8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 424 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° aprile 2015 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Mazza, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google e in associazione al proprio nome e cognome, di un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria connessa all´attività svolta in qualità di medico presso il reparto di odontoiatria di una struttura ospedaliera, ha chiesto la rimozione dell´url "http://..."; la ricorrente ha, in particolare, eccepito che l´articolo contiene notizie non veritiere e lesive della sua immagine e professionalità, oltre che non aggiornate in quanto la vicenda in questione si è conclusa con un provvedimento di archiviazione emesso in data 19 dicembre 2014 con il conseguente venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del  14 e del 16 aprile 2015 con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione avanzata dalla ricorrente trattandosi di un articolo che riporta notizie di interesse pubblico perché riguardanti la sanità pubblica, e quindi la salute dei cittadini, ed anche in considerazione del ruolo svolto dall´interessata nella vita pubblica–docente universitaria e medico nel reparto di odontoiatria di una struttura ospedaliera-denunciata per "interruzione di servizio di pubblica necessità" dai carabinieri del NAS; infine, a parere di Google, non può la ricorrente neanche invocare il decorso del tempo "come parametro per valutare la prevalenza del diritto all´oblio sull´interesse degli utenti a reperire su Internet la notizia" in questione, trattandosi di una vicenda molto recente risalente al marzo 2014; la società resistente, infine, con riguardo ai profili evidenziati dall´interessata in ordine al mancato aggiornamento della notizia, ha sostenuto che il motore di ricerca si limita ad indicizzare informazioni contenute su siti terzi di talché, come previsto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5525/2012 la richiesta di rettifica o di aggiornamento di notizie ritenute obsolete deve essere rivolta dall´interessato direttamente nei confronti dei responsabili dei siti che tali notizie hanno pubblicato;

VISTE le note del 15 aprile e dell´8 giugno 2015 con le quali la ricorrente ha ribadito che le notizie riportate nell´articolo in questione sarebbe incomplete e non aggiornate nella misura in cui non danno conto dell´archiviazione del procedimento penale a carico della stessa disposta nel dicembre 2014; ciò, determinerebbe, a parere della ricorrente, l´attuale insussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità di una notizia ormai obsoleta;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati evidenziati inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 hanno precisato che l´interessato che intenda esercitare il predetto diritto, oltre a dover specificare i singoli Url dei quali chiede la deindicizzazione, deve illustrare in misura sufficiente la motivazione della richiesta, indicando se svolge o meno un ruolo nella vita pubblica, al fine di consentire al motore di ricerca di compiere la necessaria valutazione di tutte le circostanze del caso (parte I, lett. B, punto 114 delle citate Linee-guida);

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di rimozione dell´ Url indicato nell´atto di ricorso, occorre fare riferimento ai criteri generali per l´esercizio del diritto all´oblio contenuti nelle citate Linee Guida del WP29; considerato che tale diritto, anche alla luce di quanto già sostenuto in dottrina e giurisprudenza anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, anche laddove sussista il suo principale elemento costitutivo ovvero il  trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l´interessato ha rivestito e/o riveste, con conseguente prevalenza dell´interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell´interessato alla protezione dei dati;

CONSIDERATO infatti che le medesime Linee Guida individuano, tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca, quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica e, correlativamente, quello della natura (pubblica o privata) delle informazioni allo stesso riferite (punto 5 lett. a); considerato inoltre che le stesse indicano espressamente, tra i soggetti che svolgono "un ruolo nella vita pubblica, anche solo a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" e che l´interesse del pubblico a conoscere informazioni attinenti al loro ruolo e alla loro attività pubblica deve ritenersi sussistente, in via generale, laddove l´accesso alle stesse possa "proteggere il pubblico da comportamenti professionali o pubblici impropri" (punto 2);

RITENUTO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione dell´Url indicato dalla ricorrente non appare meritevole di considerazione non ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, nonché nelle Linee Guida del WP29 di attuazione della stessa; i fatti narrati nell´articolo citato, peraltro molto recenti, sono infatti strettamente connessi alla professione di medico che la ricorrente svolgeva all´epoca della vicenda e svolge tuttora, confermando così la sussistenza in capo alla stessa del requisito dello svolgimento di un ruolo nella vita pubblica e dunque il conseguente, perdurante interesse pubblico alla disponibilità delle notizie;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso volto a ottenere la rimozione dell´Url indicato dalla ricorrente dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessata;

RILEVATO tuttavia che la ricorrente, se ritiene, potrà esercitare il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che la riguardano contenuti nell´articolo del 26 marzo 2014 rinvenibile alla seguente Url http://... rivolgendo nei confronti dell´editore apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice corredata dalla documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria che l´hanno vista coinvolta;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso volto a ottenere la rimozione dell´ Url indicato  dalla ricorrente dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessata.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia