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Provvedimento del 16 luglio 2015 [4364105]

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[doc. web n. 4364105]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 7 aprile 2015 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. con cui Giuseppe Macario, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi, dell´origine e delle finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione di quelli di cui non sia necessaria la conservazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 20 e del 24 aprile 2015 con cui la società resistente ha fornito riscontro a quanto richiesto dal ricorrente, dichiarando tuttavia di non poter procedere alla cancellazione dei dati che lo riguardano avendo "l´obbligo di conservare i dati di traffico degli utenti che hanno fruito dei propri servizi di comunicazioni elettroniche per esigenze di tutela dell´ordine pubblico e prevenzione dei reati", manifestando tuttavia la disponibilità a "rendere non visibili sui (…) sistemi i dati personali riferibili al ricorrente";

VISTA la nota del 5 giugno 2015 con cui l´interessato ha comunicato di non aver mai attivato l´utenza a lui attribuita da Vodafone che, pertanto, avrebbe utilizzato abusivamente i dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota del 12 giugno 2015 con cui il titolare del trattamento ha trasmesso copia del contratto di utenza telefonica mobile sottoscritto dal ricorrente in data 24 maggio 2010;

VISTA la nota del 15 giugno 2015 con cui l´interessato, nel confermare quanto già dichiarato, ha chiesto di conoscere se "l´utenza esiste ed è attiva" al fine di presentare eventuale denuncia all´autorità competente;

VISTA la nota del 9 luglio 2015 con cui Vodafone Omnitel B.V. ha ribadito che "i dati del ricorrente sono stati acquisiti in occasione della conclusione di un contratto di servizi di telefonia in data 24 maggio 2010" e che, "pur prendendo atto del disconoscimento del contratto da parte del sig. Macario, non è in grado di assumere alcuna iniziativa in proposito in quanto l´utenza interessata risulta disattivata per scadenza";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento  fornito un adeguato riscontro all´interessato seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia