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Provvedimento del 30 luglio 2015 [4370969]

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[doc. web n. 4370969]

Provvedimento del 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 466 del 30 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 maggio  2015 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione all´interno di ogni prodotto informativo Cerved allo stesso riferito dei dati relativi ad alcuni protesti elevati a suo carico (già cancellati dal Registro informatico dei protesti) nonché dei dati che lo riguardano ove associati ai fallimenti delle seguenti società: KW S.r.l. di cui era stato amministratore unico, YY S.r.l. della quale era stato socio e aveva ricoperto la carica di Consigliere e Vice presidente del Consiglio di amministrazione e XX S.r.l. di cui era stato socio; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento delle informazioni relative a tali fallimenti, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente tenuto conto in particolare che tali eventi pregiudizievoli hanno riguardato soggetti terzi (le società) ; rilevato che il ricorrente ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 giugno 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 luglio 2015 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 giugno 2015 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto in primo luogo di aver già rimosso le informazioni relative ai protesti dai prodotti informativi riguardanti il ricorrente "in corrispondenza della rimozione dai pubblici registri dalle quali sono state estratte"; inoltre, con riferimento alle ulteriori richieste di cancellazione, la resistente ha ribadito  la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nel documento informativo in contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando che le informazioni riguardanti le cariche ricoperte nelle predette società, nonché i dati concernenti gli eventi di fallimento che le hanno interessate, ivi compresi i relativi riferimenti temporali (rispettivamente aperto l´8 novembre 2012 e chiuso il 22 giugno 2013, aperto l´8 maggio 2003 e chiuso il 17 marzo 2009, aperto il 13 febbraio 2009 e chiuso il 5 maggio 2009) risultano "correttamente riferite alle citate società e, nell´ambito dei prodotti informativi distribuiti da Cerved, riportate in appositi riquadri dedicati alle medesime e concernenti imprese (c.d. "connesse")" con cui il ricorrente abbia o abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario, economico o giuridico, "secondo gli ordinari criteri seguiti a livello commerciale ed economico e nel rispetto della finalità di informazione commerciale perseguita dalla resistente "; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato la pertinenza "della segnalazione del fallimento di una s.r.l. anche con riferimento a cariche e qualifiche di indubbio rilievo ed alla posizione del socio di capitali (…) in considerazione della rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale", eccependo come la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente sia comunque priva di fondamento riguardando un trattamento lecito che ha "per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete ai sensi dell´art. 11 del Codice, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice"; rilevato, infine, che Cerved "si riserva comunque ogni ulteriore valutazione delle (…) richieste nel prosieguo del procedimento, anche alla luce di una eventuale, prossima conclusione dei lavori del codice deontologico per il trattamento dei dati personali nell´ambito delle attività commerciali (di cui all´art. 118 del Codice privacy) (…) attraverso cui dovrebbero finalmente trovare una compiuta disciplina i principi e i criteri che uniformemente dovranno essere applicati da tutti gli operatori del settore nel rispetto dei diritti degli interessati";

VISTE le note del 17 e 23 giugno 2015 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro di controparte ed ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che, in vista della conclusione dei lavori per la redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione), occorre valutare il trattamento oggetto di ricorso anche in relazione ai vigenti principi della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali, cui il predetto codice di deontologia intende dare attuazione;

RITENUTO che il predetto trattamento, effettuato per finalità di informazione commerciale, ed avente ad oggetto dati estratti da pubblici registri, non richiede il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) e d), del Codice;

RILEVATO altresì che le informazioni sulle menzionate società,  estratte dai pubblici registri, risultano esatte e pertinenti rispetto al fine perseguito, e che i relativi dati personali sono trattati in conformità al principio di proporzionalità di cui all´art. 11, comma 1, lett. c) e d), del Codice;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto esposto, il ricorso, relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati che riguardano il ricorrente, ove associati al fallimento delle predette società, deve essere dichiarato infondato;

RILEVATO infine che in ordine alle informazioni relative ai protesti elevati a carico del ricorrente la resistente ha comunicato a quest´ultimo solo nel corso del procedimento di aver già provveduto alla loro rimozione e che quindi in ordine a tali dati deve essere dichiarato nei confronti della medesima non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A, relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati che riguardano il ricorrente, ove associati al fallimento delle predette società;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati relativi ai protesti;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 luglio 2015   

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia