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Provvedimento del 17 settembre 2015 [4373774]

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[doc. web n. 4373774]

Provvedimento del 17 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 486 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 maggio 2015 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con cui XY e KW, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gennaro Di Ceglie e Maria Maddalena Gialluisi, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione delle segnalazioni negative iscritte a loro carico  nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. originate dal mancato pagamento di alcune rate di un mutuo artigiano erogato in favore di ZX s.n.c. in data 14 settembre 2007 e rispetto al quale avevano prestato garanzia fideiussoria, lamentando, in particolare, di non aver ricevuto il cd. preavviso di segnalazione previsto dall´art. 4 comma 7 del "Codice di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 2 luglio 2015 con cui è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 8 giugno 2015, con cui l´istituto di credito resistente, nel rappresentare che in relazione al finanziamento accordato a ZX s.n.c. i ricorrenti risultavano "non solo garanti ma anche gli unici due soci solidalmente e illimitatamente responsabili e uno dei due anche amministratore della società", ha affermato che la predetta "qualità di soci/amministratore ha comportato un loro coinvolgimento diretto nelle valutazioni delle decisioni da assumere  circa le modalità di assolvimento degli obblighi assunti nei confronti della banca (…)"; in particolare, la banca resistente ha evidenziato che "la situazione di insolvenza della ZX s.n.c. ha avuto origine nel 2009" e che alla stessa sono state inviate due lettere raccomandate A.R. (rispettivamente in data 17.3.2009 e 17.2.2010) con le quali veniva intimato alla società, "e quindi ai soci, di provvedere al pagamento delle rate insolute, avvertendo che, in caso contrario, la banca avrebbe proceduto alla segnalazione a sofferenza"; l´istituto di credito resistente ha quindi evidenziato come a seguito della ricezione della seconda raccomandata a/r, l´amministratore della società (uno dei ricorrenti) ha concordato "un piano di rientro che prevedeva versamenti dal 31.5.2010 al 30.10.2012 e che non consentiva di evitare segnalazioni di ritardi nei pagamenti, dato che non venivano interamente coperte le rate, che rimanevano in parte insolute"; successivamente "il piano di rientro, che ha avuto un andamento sostanzialmente regolare fino all´ottobre 2012, è stato nuovamente interrotto" fino all´intervenuto ulteriore accordo tra le parti "di sistemazione a saldo e stralcio che prevedeva il pagamento di euro 2500 entro il 30.6.2013"; la  resistente ha quindi sottolineato che è evidente come "i diversi contatti con i ricorrenti finalizzati a definire una modalità condivisa per il rientro, provano come la Banca abbia ottemperato agli oneri sulla stessa incombenti (…)", rilevando altresì che "i ricorrenti non sarebbero stati in grado di evitare la segnalazione, rimborsando in un´unica soluzione il debito residuo di un finanziamento che scadeva nel 2010 e che è stato invece estinto nel 2013, con quasi tre anni di ritardo"; ciò posto, la resistente ha affermato di avere "comunque provveduto a richiedere la cancellazione della segnalazione a loro carico";

VISTA l´ulteriore nota del 10 giugno 2015 con la quale l´istituto di credito resistente ha trasmesso copia della "visura Crif da cui si evince che la segnalazione è stata rettificata";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento provveduto, nel corso del procedimento, a fornire un adeguato riscontro agli interessati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia