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Provvedimento del 10 dicembre 2015 [4646275]

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[doc. web n. 4646275]

Provvedimento del 10 dicembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 650 del 10 dicembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 luglio 2015 da XY nei confronti di Elemedia S.p.A., dal medesimo identificata quale titolare del trattamento dei dati effettuato sul sito www.repubblica.it, con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione di un articolo del 2013 relativo ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è stato coinvolto e conclusasi con la pronuncia di un decreto di archiviazione in suo favore, ha chiesto di ottenerne l´aggiornamento, nonché di adottare "le misure tecnologicamente necessarie al fine di" renderlo inaccessibile "tramite i comuni motori di ricerca esterni" al sito in quanto contenente una parziale ricostruzione delle vicende di cui sopra; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il  procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 luglio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 novembre 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 settembre 2015 con cui Elemedia S.p.A. ha rappresentato di non essere titolare del trattamento dei dati relativi alla testata giornalistica on line "La Repubblica.it", come "si evince inequivocabilmente dalla pagina web (…) del citato quotidiano" a tale scopo allegata, eccependo pertanto la carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste avanzate dall´interessato;

VISTA la nota del 21 settembre 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie istanze precisando di averle correttamente formulate nei confronti di Elemedia S.p.A., indicata univocamente quale titolare del trattamento "nella sezione "Privacy" del sito internet www.repubblica .it"; l´interessato ha inoltre rilevato che, alla luce di ciò, non vi erano ragioni per cui lo stesso avrebbe dovuto ricercare "il soggetto nei confronti del quale far valere i propri diritti, nella specie consultando la sezione "Redazione" del sito" come suggerito dalla resistente nel corso del presente procedimento;

RILEVATO che da verifiche effettuate sul sito www.repubblica.it risulta che l´informativa contenuta nella sezione Privacy indica espressamente quale titolare del trattamento, cui rivolgersi per far valere il diritto alla privacy o il diritto all´oblio con riferimento ai dati personali contenuti negli articoli della testata, un soggetto diverso da Elemedia S.p.A. cui fa invece capo il trattamento di dati personali basati sul consenso dell´interessato in ordine a prodotti e servizi eventualmente richiesti da quest´ultimo, quali ad esempio i trattamenti connessi alla profilazione anche attraverso cookie;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare compensate le spese del procedimento fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4646275
Data
10/12/15

Tipologie

Decisione su ricorso