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Per tutelare un diritto si può accedere anche ai dati sensibili - 23 settembre 1999

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Per tutelare un diritto si può accedere anche ai dati sensibili

Per l´accesso alla documentazione amministrativa contenente dati sulla salute di un terzo non deve essere richiesta un´autorizzazione al Garante, ma è sufficiente rispettare le norme sulla trasparenza amministrativa.
Il principio è stato affermato dal Garante in risposta ad un avvocato che si era rivolto all´Autorità richiedendo l´autorizzazione ad accedere ad alcuni documenti amministrativi attestanti la situazione sanitaria di una certa persona, allo scopo di impugnare una sentenza emessa a favore di quest´ultima, su un diritto di proprietà, e a svantaggio del proprio assistito.
L´amministrazione che li deteneva si era infatti rifiutata di rilasciare la documentazione adducendo a motivazione la necessità di salvaguardare la sfera di riservatezza di quella data persona. L´Autorità, tornando sul tema dei rapporti tra accesso e riservatezza, ha ribadito anzitutto che la legge sulla privacy non incide sulle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (legge n. 241 del 1990), anche per quanto riguarda la conoscibilità di informazioni di natura sensibile, come appunto quelle sulla salute. Ciò è stato, peraltro, confermato anche da un recente decreto legislativo sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (il n. 135 del 1999), il quale ha definitivamente chiarito la necessità per le amministrazioni, anche nel caso di documenti recanti queste informazioni più delicate, di seguire le regole sulla trasparenza amministrativa, le quali permettono comunque al cittadino di visionare tali documenti quando vi sia la motivata esigenza di far valere i propri diritti in sede giudiziaria.
Per quanto riguarda il successivo trattamento di questi dati da parte del richiedente o del suo legale, l´Autorità ha distinto due ipotesi.
Nel primo caso, ha precisato che quando il cittadino intende utilizzare le informazioni personali acquisite, per fini esclusivamente personali, com´è, appunto, per la difesa dei propri diritti, le disposizioni della legge sulla privacy non si applicano. La persona non necessita, dunque, di alcuna autorizzazione del Garante, anche in relazione a dati sensibili, né deve acquisire il consenso dell´interessato purché i dati vengano conservati con modalità adeguate e non vengono comunicati sistematicamente all´esterno o, peggio ancora, diffusi attraverso pubblicazioni o per via telematica su Internet.
Nel secondo caso, l´Autorità ha ricordato che il trattamento effettuato da un avvocato, ell´esercizio della sua professione, per finalità di difesa di diritti in sede giudiziaria, è già stato autorizzato con un provvedimento di carattere generale emanato dal Garante, e che verrà rinnovato alla fine di questo mese (aut. n. 4/1998, pubblicata sulla G.U. del 1 ottobre 1998).

Roma, 23 settembre 1999

Scheda

Doc-Web
47882
Data
23/09/99

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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