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Provvedimento del 18 febbraio 2016 [4798357]

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[doc. web n. 4798357]

Provvedimento del 18 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 64 del 18 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTO il reclamo presentato il 2 aprile 2015 da XY nei confronti di Google Inc., con il quale la stessa ha chiesto, in relazione al rinvenimento sul web di alcuni articoli del 2004 concernenti un´operazione antidroga e il suo conseguente arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, la rimozione dai risultati della ricerca dei relativi URL, segnatamente agli indirizzi http://www.iltempo.it/...; http://www.ilquotidiano.it/...; http://ricerca.gelocal.it/...;

RILEVATO che a tali risalenti informazioni è possibile pervenire tramite ricerche incentrate sul nome e cognome della reclamante effettuate con il motore di ricerca gestito dalla società;

CONSIDERATO che, secondo la reclamante, la rilevanza puramente locale della vicenda ed il decorso di un ampio lasso di tempo dall´accaduto determinano, tenuto altresì conto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell´Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (causa C-131/12, Google Spain e Inc. c. Agencia Española de Protección de datos e Mario Gonzalez Costeja), il venir meno dell´interesse pubblico alla persistente conoscibilità della notizia. Al contrario, la perdurante diffusione di quest´ultima - i cui fatti sarebbero "frutto di errori commessi in giovane età, dal quale la [reclamante] ha totalmente preso le distanze, intraprendendo un nuovo percorso di vita" - comporta per la reclamante medesima "un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e delle sue libertà, creando altresì una macchia indelebile che pregiudica la sua intera esistenza, sul piano tanto sociale quanto lavorativo", pregiudicandone, in ultima analisi, il diritto all´identità personale considerato nell´attuale momento storico;

VISTO che la reclamante ha specificato di essersi rivolta a Google Inc. il 22 febbraio 2015 per ottenere la rimozione degli URL sopracitati, ricordando di essere stata condannata, con sentenza della Corte d´appello dell´Aquila del 21 ottobre 2009, a 2 anni e 8 mesi di reclusione, nonché a 10.000 euro di multa, e di aver scontato 29 giorni in regime di custodia cautelare in carcere, essendo stata la pena dichiarata estinta (con ordinanza del 21 ottobre 2010) a seguito dell´applicazione dell´indulto ex l. n. 242/2006;

VISTO che Google Inc. non ha accolto la richiesta di rimozione adducendo "che gli URL in questione siano ancora pertinenti per le finalità dell´elaborazione dei dati, pertanto il riferimento ai dati in questione nei nostri risultati di ricerca è giustificato dall´interesse pubblico" (cfr. nota 2 febbraio 2015);

VISTO che la reclamante contesta la decisione di Google Inc. e richiede che gli URL in questione siano rimossi, lamentando (in ragione della persistente diffusione delle informazioni) la violazione degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 11, commi 1, lett. b) ed e), nonché 2 del Codice;

CONSIDERATO che la menzionata sentenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dai risultati della ricerca inserendo come criterio di indagine il nominativo dell´interessato, in particolare quando le informazioni, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di giustizia con la predetta sentenza ha riconosciuto che i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, al ricorrere di alcune circostanze (e, tra queste, il trascorrere del tempo), prevalgono "non soltanto sull´interesse economico del gestore, ma anche sull´interesse del pubblico ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di una determinata persona" (cfr. parr. 97 e 81);

VISTE le Guidelines on the implementation of the Court of justice of the European Union judgment on "Google Spain and Inc v. Agencia española de protección de datos (Aepd) and Mario Costeja González" C-131/12, WP 225, adottate dal Gruppo articolo 29 il 26 novembre 2014 (in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf);

CONSIDERATO che le menzionate Guidelines individuano alcuni criteri generali da tenere presenti nei casi di esercizio del diritto di opporsi al trattamento nella forma della deindicizzazione (delisting) al fine di effettuare un corretto contemperamento tra i diritti fondamentali dell´interessato ed il contrapposto diritto all´informazione; considerato che tra i criteri da considerare per la disamina delle richieste di deindicizzazione dai motori di ricerca vi è anche quello relativo alla pertinenza dell´informazione alla luce del tempo trascorso, con la conseguenza che "un´informazione molto risalente nel tempo (ad esempio, a 15 anni prima) potrebbe risultare meno pertinente di un´informazione pubblicata 1 anno fa";

CONSIDERATO altresì che già secondo la Suprema Corte di Cassazione "il diritto dell´interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l´attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un´illecita lesione del diritto alla riservatezza" (Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione degli URL sopra citati appare meritevole di accoglimento, ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea, tenuto conto dell´orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione, dell´ampio lasso di tempo trascorso dall´accadimento dei fatti, dell´intervenuta estinzione della pena a seguito di indulto nel 2010 (nello stesso senso cfr. provv. 25 novembre 2015, n. 623, doc. web n. 4664815; provv. 21 maggio 2015, n. 306, doc. web n. 4203381; provv. 25 giugno 2015, n. 384, doc. web 4220661);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare fondata nel caso di specie la richiesta manifestata dalla reclamante di rimozione degli URL sopra citati dai risultati del motore di ricerca ottenuti inserendo quale chiave di ricerca il nominativo della reclamante;

VISTI gli articoli 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, di provvedere alla rimozione dai risultati della ricerca dei seguenti URL:

- http://www.iltempo.it/...,

- http://www.ilquotidiano.it/...,

- http://ricerca.gelocal.it/....

Ai sensi dell´art. 157 del Codice, richiede a Google Inc., di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro documentato entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia