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Privacy e contrassegni per gli automobilisti - 11 marzo 1999

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Privacy e contrassegni per gli automobilisti

I contrassegni che i cittadini, per particolari condizioni fisiche o per ragioni di residenza e lavoro devono lasciare in vista all´ interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono sempre conformi alle norme sulla privacy. Ancora meno conforme è la prassi, in uso in alcuni Comuni, di far esporre ai cittadini residenti nei centri storici copie di documenti.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento nel quale ha esaminato i diversi aspetti connessi all´ utilizzazione di dati personali per fini di circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati.
Numerose infatti sono state le segnalazioni con le quali i cittadini hanno lamentato la violazione della legge n.675 del 1996 in relazione agli obblighi previsti dal codice della strada e dalle norme collegate.
L´ Autorità ha osservato che i Comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, possono legittimamente raccogliere, utilizzare e diffondere dati personali anche di natura sensibile (come eventuali condizioni di handicap), ma devono rispettare, in particolare, il principio di " pertinenza" e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità prefissate.
Il contrassegno e le copie di documenti esposte contengono, invece, alcuni dati personali non strettamente necessari all´ accertamento da parte degli organi comunali di eventuali abusi o infrazioni da parte degli automobilisti.
Il Garante ha fornito, dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo, affinché le modalità previste per accertare la regolarità dell´ accesso ai centri storici vengano rese conformi alle norme sulla privacy.
Per il controllo della genuinità del contrassegno per portatori di handicap motori, infatti, è sufficiente che esso rechi in evidenza l´ indicazione del Comune competente e del numero di autorizzazione, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del permesso, sapere se il documento è contraffatto, verificare la validità del permesso ed il suo uso corretto. La soluzione del problema è semplice: le generalità del titolare possono essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o comunque opportunamente celate alla visibilità dall´ esterno del veicolo, rendendole conoscibili invece in caso di richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura relativa al parcheggio per persone invalide risulta del tutto superflua, considerando che il contrassegno reca già un disegno che identifica la particolare categoria di beneficiari.
Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi venga indicato il numero di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità e l´ indirizzo del titolare, in modo tale da consentire un immediato riscontro in caso di controllo da parte dei vigili urbani sull´ esistenza di un´ autorizzazione all´ accesso ai centri storici e al parcheggio riservato. Le generalità del titolare, anche in questo caso, possono essere riportate nella parte posteriore del contrassegno. L´ indicazione dell´ indirizzo completo potrà risultare necessaria solo nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o solo in quella di dimora e di residenza.
Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la soluzione più adeguata, l´ uso invalso in alcuni Comuni di far esporre agli automobilisti all´ interno del veicolo fotocopie del libretto di circolazione o di un documento di identità può risultare giustificata solo in via transitoria e purché sia resa nota agli interessati la possibilità di depennare, sulle fotocopie, le proprie generalità e l´ indirizzo. E questo anche alla luce dei disagi rappresentati al Garante da parte dei cittadini preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed identità a qualunque passante.
Il Garante ha pertanto invitato il Governo a valutare la possibilità di modificare il modello di contrassegno previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge 675 e di promuovere l´ introduzione nel nostro ordinamento, anche attraverso la delega prevista dalla legge 676 del 1996, delle garanzie previste a tutela dei dati sensibili.
In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante ha poi invitato i Comuni a permettere agli interessati di evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità oppure di cancellarle se già riportate, e comunque di mascherare le proprie generalità e l´ indirizzo riportati nelle fotocopie del libretto di circolazione.

Roma, 11 marzo 1999