g-docweb-display Portlet

Privacy: la diagnosi di AIDS non si può divulgare - 31 luglio 1998

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Privacy: la diagnosi di AIDS non si può divulgare

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul rispetto dei diritti dei malati di AIDS, in particolare di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico e privato. Con una decisione che riafferma la necessità di garantire a queste persone la massima tutela della riservatezza e della propria dignità personale, il Garante ha stabilito il divieto per le commissioni mediche che svolgono gli accertamenti sanitari sui lavoratori, di divulgare la diagnosi di AIDS riscontrata in sede di accertamento sanitario.
L´Autorità ha in proposito applicato il principio generale contenuto nella legge sull´AIDS, e valido anche per il settore privato, secondo il quale i risultati degli accertamenti diagnostici devono essere comunicati dagli operatori sanitari esclusivamente all´interessato.
La decisione è stata presa con tempestività, dopo che una dipendente pubblica si era rivolta, il 17 luglio scorso, all´Autorità affinché venisse bloccata la divulgazione dei suoi dati sanitari. L´interessata aveva richiesto di essere dispensata dal servizio per inidoneità fisica all´impiego ed era stata quindi sottoposta ad accertamento sanitario.
Alla sua precisa istanza di non inviare la documentazione con la diagnosi di AIDS riscontrata ai suoi uffici amministrativi, la commissione medica avrebbe opposto un rifiuto e preannunciato la comunicazione all´amministrazione di appartenenza integrale del verbale di accertamento medico, contenente la diagnosi.
Posto che gli obblighi previsti da norme aventi forza di legge prevalgono sugli atti regolamentari, il Garante ha affermato che il decreto ministeriale n.187 del 1997 sugli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici, il quale prevede la redazione di un verbale comprensivo di diagnosi e la successiva trasmissione all´amministrazione o all´ente che ha richiesto l´accertamento, deve essere applicato in maniera conforme allo speciale divieto stabilito dalla legge n. 135 del 1990 sull´AIDS.
La legge sulla privacy permette infatti alle amministrazioni pubbliche di trattare i dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute, ma ha fatto salve le precedenti norme della legge in materia di AIDS, nelle quali figura anche l´obbligo per gli operatori sanitari, che nell´esercizio della loro professione vengano a conoscenza di un caso di AIDS o di un´infezione da HIV, di adottare tutte le misure occorrenti per garantire il massimo riserbo.
Il Garante ha, infine, chiesto alla commissione medica interessata di fornire con urgenza chiarimenti all´esito della vicenda e ha segnalato ai ministeri competenti la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 187 adottato lo scorso anno.

Roma, 31 luglio 1998