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Decreto-legge sul trattamento - 24 febbraio 1998

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Decreto-legge sul trattamento "Di Bella"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla Presidenza della Commissione igiene e sanità del Senato le seguenti osservazioni relative al decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23.
Va anzitutto osservato che il decreto-legge rappresenta il primo, importante, intervento normativo in materia sanitaria che segue l´approvazione della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali e la direttiva europea cui essa fa riferimento.
Il nuovo quadro normativo in tema di riservatezza rende necessario disciplinare in maniera diversa dal passato varie tematiche come quelle della compilazione e della conservazione delle ricette mediche.
Il Garante ritiene in primo luogo necessario che i pazienti interessati alle terapie oggetto del decreto-legge siano tutelati in misura maggiore per ciò che riguarda la conoscenza della malattia dalla quale sono affetti.
Innovando rispetto al passato e prendendo spunto da una prassi formatasi in tema di AIDS, andrebbe salvaguardato l´anonimato dei pazienti omettendo l´annotazione del loro nominativo sulle ricette e ogni altra indicazione che possa rendere conoscibile la patologia in questione (artt. 4, comma 3 e 5, comma 3, del decreto-legge).
Le esigenze amministrative di verifica della corretta applicazione del decreto-legge possono essere perseguite egualmente sulla base, ad esempio, del solo numero di iscrizione al Servizio sanitario nazionale apposto sulla ricetta, nonché da procedure riservate di registrazione e comunicazione da parte del medico.
In secondo luogo, il Garante ritiene che il "consenso informato" del paziente, previsto opportunamente da alcune previsioni del decreto-legge, debba comprendere anche il consenso al trattamento dei dati personali previsto dall´art. 23 della legge n. 675/1996 (sulla base, quindi, di una informativa più circostanziata rispetto a quella ora prevista dal decreto, e che deve comprendere anche una spiegazione circa l´uso che potrà essere fatto dei dati personali presso le aa.ss.ll. e il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative o anche per scopi epidemiologici o di ricerca).
Di conseguenza, il Garante ritiene necessario che si specifichi se i dati inviati alle aa.ss.ll. e al Ministero della sanità potranno essere utilizzati solo per finalità di controllo o anche a fini epidemiologici o di ricerca, fornendo anche alcune indicazioni circa le cautele da adottare per prevenire altri usi non consentiti.

Roma, 24 febbraio 1998

Scheda

Doc-Web
49075
Data
24/02/98

Tipologie

Comunicato stampa