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Provvedimento del 12 maggio 2016 [5190099]

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[doc. web n. 5190099]

Provvedimento del 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso inviato da Gianfranco Fragasso il 4 febbraio 2016 e pervenuto all´Autorità in data 10 febbraio 2016, nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, Banca), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accesso ai movimenti dallo stesso eseguiti per il pagamento delle rate di mutuo relativi all´anno 2015;

- l´attivazione da parte della Banca di una procedura che gli consenta di ottenere "almeno ogni 90 giorni il dettaglio dei pagamenti […effettuati] – e non quelli acquisiti dalla banca dopo le operazioni manuali da conto generico a conto creditori";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che, a sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha in particolare lamentato l´alta probabilità d´errore da parte della Banca nel trattamento di tali dati, avendo questa revocato il conto corrente a lui intestato e contestualmente aperto un conto generico sul quale effettuare i bonifici di pagamento delle rate di mutuo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 5 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO la risposta del 29 febbraio 2016 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato che:

- il ricorrente "in poco più di un mese […] ha inviato alla Banca oltre dodicimila bonifici per lo più dell´importo singolo pari a 0,01 euro", chiedendo, per porre fine a tale comportamento, la riduzione del "20% di quota capitale su ogni rata fino alla scadenza del mutuo";

- la Banca, avendo deciso di chiudere tutti i rapporti in essere con il ricorrente, essendo venuto meno il rapporto fiduciario, gli ha fornito un IBAN generico sul quale effettuare i bonifici, il cui importo viene poi accreditato su un conto interno "creditori" al nome del ricorrente;

- la difficoltà del ricorrente a risalire ai bonifici andati a buon fine e a quelli stornati, in quanto non conformi allo scopo del pagamento è causato proprio dal comportamento dello stesso ricorrente che ha inviato migliaia di bonifici a diverse filiali della Banca e da nove IBAN diversi;

- non è pertanto comprensibile "la richiesta [del ricorrente] di rendicontare una attività priva di ogni logica quando è il richiedente stesso ad aver creato tale situazione";

- sono in atto alcune cause giudiziarie con il ricorrente, nei confronti del quale chiede all´Autorità di intervenire con una valutazione che tenga conto dei comportamenti che lo stesso ha attuato nei confronti della Banca, "affinché gli venga imposto di cessare di esercitare non un diritto, bensì l´abuso del diritto essendo ben altri i suoi scopi";

- di avere già risposto con lettera del 12 gennaio 2016 alle istanze presentate dal ricorrente, rigettandole;

VISTA la nota datata 29 febbraio 2016, con la quale il ricorrente ha contestato le affermazioni della Banca ed insistito nella richiesta di liquidazione delle spese a proprio favore;

RILEVATO, in via preliminare, che la richiesta di ottenere che la Banca ponga in essere una procedura periodica che consenta al ricorrente di acquisire, "almeno ogni 90 giorni", il dettaglio dei pagamenti effettuati, si colloca in un ambito che esula da quello dei diritti esercitabili ai sensi degli artt. 7 ss del Codice e successivamente proponibili con ricorso al Garante e che, pertanto, rispetto a tale richiesta il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO, con riguardo all´ulteriore richiesta volta ad ottenere accesso ai movimenti eseguiti per il pagamento delle rate di mutuo, che:

- in linea generale, la disciplina in materia di trattamento dei dati personali riconosce all´interessato tale diritto;

- che, tuttavia, nel caso di specie, l´esercizio dello stesso non può non essere valutato con riferimento ad alcuni specifici aspetti emersi nel corso dell´istruttoria e, in particolare, con quanto dichiarato dalla Banca in ordine al comportamento tenuto dal ricorrente, il quale avrebbe effettuato il pagamento delle rate di mutuo eseguendo in poco più di un mese oltre dodicimila bonifici di importo pari a 0,01 centesimi a diverse filiali della Banca ed utilizzando IBAN diversi;

CONSIDERATO che le sopra riportate affermazioni della Banca non sono state smentite dall´interessato, il quale, anzi, con nota del 29 febbraio 2016, ha informato quest´ultima circa la sua intenzione di proseguire in tale azione;

CONSIDERATO che il riferito comportamento del ricorrente, indipendentemente da ogni considerazione in merito al rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, non rimessi alla valutazione di questa Autorità, appare ictu oculi posto in essere per provocare una situazione di disagio e pregiudizio alla Banca, non essendo emersa e non ravvisandosi altra finalità in una simile modalità di corresponsione delle rate del mutuo;

RITENUTO che sia ormai consolidato il principio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106) in base al quale gli strumenti di tutela posti dall´ordinamento – tra cui evidentemente anche quelli previsti  dal Codice – non possano trovare applicazione per finalità meramente strumentali o emulative e ritenuto che non possa, come nel caso di specie, chiedersi al titolare del trattamento un´attività fortemente dispendiosa avendo il ricorrente posto direttamente in essere, senza alcuna apparente ragione degna di pregio, le condizioni per tale eccessiva onerosità;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che, con riguardo alla richiesta di accesso ai movimenti eseguiti per il pagamento delle rate di mutuo relativi all´anno 2015, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie quantificare detto importo nella misura di euro 500,00;

RITENUTO che, per le modalità con le quali detto ricorso è stato presentato, non possano ravvisarsi gli estremi per l´integrale compensazione di tali spese e che quindi le stesse, nella misura di euro 150,00 euro vadano poste a carico del ricorrente, compensando la somma residua fra le parti per giusti motivi e, in particolare, in ragione comunque della specificità e novità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere una procedura che consenta al ricorrente di acquisire, "almeno ogni 90 giorni", il dettaglio dei pagamenti effettuati;

b. dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l´accesso ai movimenti bancari eseguiti per il pagamento delle rate di mutuo per l´anno 2015;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al ricorrente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del titolare del trattamento; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia