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Provvedimento del 18 maggio 2016 [5190275]

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[doc. web n. 5190275]

Provvedimento del 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 234 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 12 febbraio 2016 nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Loffredo e Mario Della Porta, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di "confermare, certificare e comunicare, in modo intelligibile", alla data del presente ricorso, i dati personali relativi al bonifico bancario CRO 2578459P14 di lire 1.000.000.000 dallo stesso effettuato (ndg 007061165) in data 23 novembre 1999 proveniente dalla filiale di Pontecagnano Faiano della Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) per il pagamento del premio riferito alla proposta di polizza n. 53972700 sottoscritta dal ricorrente presso la medesima banca;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha affermato che l´esistenza di tale bonifico sarebbe stata certificata dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. come risulterebbe anche dall´estratto conto n. *** intestato ad Assiba Assicurazioni S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.) nel quale tuttavia sarebbe stato oscurato l´identificativo relativo al proprio nominativo e al relativo "ndg";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 marzo 2016 con la quale la resistente ha sostenuto che:

- "nulla è variato" rispetto alle dichiarazioni rese dalla Compagnia nell´ambito del precedente ricorso al Garante (fascicolo 98067) avente sostanzialmente ad oggetto le medesime richieste di quello odierno (cfr. note del 30 marzo 2015 e 29 aprile 2015);

- risultano tuttora pendenti il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 17 luglio 2013, che aveva rigettato la domanda del ricorrente avente ad oggetto l´accertamento dell´esistenza stessa del rapporto giuridico  rispetto al quale questi esercita i diritti di cui all´art. 7 del Codice, nonché il procedimento ex art. 152 del Codice pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore proposto dal XY avverso la decisione del Garante adottata in data 3 aprile 2014, avente ad oggetto le medesime richieste dell´odierno ricorso;

VISTI la nota del 16 marzo 2016, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 21 marzo 2016 nei quali il ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente il riscontro di controparte ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota datata 21 aprile 2015 con la quale la resistente ha sostenuto che:

- le vertenze fra le parti risalgono al novembre 2007 allorquando il ricorrente ha incardinato un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Salerno nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. volto a dimostrare la stipula e l´esistenza giuridica di due diverse polizze vita (la n. 428627 riferita alla proposta n. 53972700 e la polizza n. 435944 riferita alla proposta n. 539857), a fronte di due diversi bonifici ognuno di un miliardo di Lire;

- sia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno in tale giudizio ribadito di aver ricevuto in data 23.11.1999 un unico bonifico di Lire 1.000.000.000 proveniente da Intesa Sanpaolo S.p.A. per il perfezionamento di una sola polizza essendo stata la polizza n. 428627 immediatamente annullata a fronte del fax di Intesa Sanpaolo S.p.A. trasmesso in data 24 novembre 1999;

- a partire dal 2010 il XY ha proposto sette ricorsi al Garante nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. aventi ad oggetto richieste che, seppur diversamente formulate, attengono tutte alla medesima questione sostanziale tuttora oggetto di accertamento in sede giudiziaria civile (attualmente in fase di appello); 

- alle innumerevoli richieste trasmesse nel corso degli anni dal ricorrente la resistente ha sempre dato riscontro ribadendo che l´oggetto delle doglianze è incluso nella materia del contendere relativa ai pendenti giudizi avanti alla Corte di Appello di Salerno (avverso la decisione del Tribunale di Salerno del 17 luglio 2013) e al Tribunale di Nocera Inferiore (avverso la decisione del Garante del 3 aprile 2014);

VISTE le note trasmesse in data 27 aprile 2016 e 9 maggio 2016 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che le istanze avanzate dal ricorrente appaiono senz´altro collocarsi nel solco tracciato dal medesimo nel corso degli anni, reiterando istanze che per contenuto hanno già formato oggetto di riscontro da parte del titolare del trattamento nell´ambito dei precedenti procedimenti instaurati dinanzi al Garante o in risposta alle molteplici istanze di accesso proposte dal medesimo;

CONSIDERATO altresì che i dati oggetto delle richieste di accesso avanzate dall´interessato riguardano informazioni riferite ad un rapporto giuridico e contenute in specifici documenti alcuni risalenti al 1999 e non suscettibili di variazione nel tempo, con ciò rendendo inapplicabile l´ipotesi di cui all´art. 9, comma 5, del Codice;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risulta attualmente pendente presso la Corte di Appello di Salerno un giudizio fra il ricorrente, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. avente ad oggetto la stipula di  due diverse ed autonome polizze (la n. 428627 e la n. 435944) e l´esistenza di due diversi pagamenti per il perfezionamento delle stesse;

RILEVATO peraltro che la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare nell´art. 7 , prevede che i soggetti cui si riferiscono i dati abbiano il diritto di avanzare richieste con riguardo alle informazioni effettivamente detenute dal titolare medesimo, non potendo tradursi l´esercizio di tali diritti nella richiesta di avere conferma di dati la cui esistenza è oggetto di contestazione in sede giudiziaria oppure di ottenerne la rielaborazione secondo modalità indicate dal ricorrente medesimo;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi integralmente al ricorrente in ragione dell´ulteriore reiterazione, in assenza di nuovi elementi, di richieste già più volte avanzate con precedenti ricorsi al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500,00 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti integralmente a carico di XY il quale, pertanto, tenuto conto del versamento in sede di presentazione di ricorso di euro 150,00 a titolo di diritti di segreteria, dovrà corrispondere la somma di euro 350,00  in favore del titolare del trattamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5190275
Data
18/05/16

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso